Aborto in Italia, ritorno alla clandestinità?

La relazione ministeriale sulla 194 non fa luce sulla realtà di un fenomeno che è cambiato nel tempo e non aiuta ad affrontare le criticità di un sistema che spesso di fatto nega il diritto delle donne a un aborto sicuro.

Anna Pompili

“La Costituzione non conferisce un diritto all’aborto; Roe e Casey sono stati annullati e l’autorità di regolamentare l’aborto è restituita al popolo e ai suoi rappresentanti eletti”. Con queste parole, il 24 giugno scorso la Corte suprema americana ha ribaltato la storica sentenza Roe vs Wade, che dal 1973 ha garantito l’accesso all’aborto alle donne americane. La Corte, chiamata a pronunciarsi su una legge dello Stato del Mississippi che violava apertamente i principi affermati nella Roe vs Wade, ha dichiarato che la Costituzione americana non prevede l’esistenza di un diritto all’aborto, e che i singoli Stati possono legiferare autonomamente in proposito. Tutto torna nelle mani del popolo: se vuoi abortire, non hai che da votare per cercare di eleggere politici favorevoli all’aborto; se, invece, sarà eletto chi è contrario all’aborto, porterai avanti la gravidanza e se non vorrai sarai costretta a farlo, comunque: è la democrazia, bellezza.
Dopo il 24 giugno, negli USA un diritto umano fondamentale potrà dunque essere garantito o negato sulla base degli orientamenti etico-religiosi dei governi dei singoli Stati; in ogni caso, il 24 giugno è stato messo in discussione lo stesso diritto di cittadinanza delle donne americane; d’altra parte, sembrano dire i giudici della Corte suprema, la Costituzione del 1789 non prevedeva neanche il diritto di voto per le donne!
Nel 1973, la sentenza Roe vs Wade stabilì che Jane Roe, e con lei tutte le donne americane, potevano interrompere la gravidanza sulla base del diritto alla privacy, ossia alla libera scelta riguardo a ciò che attiene alla sfera più intima della persona. Si stabiliva, pertanto, la legittimità dell’aborto sulla base del diritto all’autodeterminazione che, secondo la Corte suprema aveva fondamento costituzionale. L’universalità di questo diritto rendeva illegittime, in tutti gli Stati, le leggi che vietavano l’aborto.
Riconoscendo il diritto all’autodeterminazione, la Roe vs Wade varcava i confini nazionali, diventando un riferimento importante per l’affermazione dei diritti riproduttivi. Il suo ribaltamento, pertanto, costituisce un atto grave, che travalica anch’esso i confini nazionali e che rischia di avere conseguenze importanti non solo per le donne americane.
Il 9 giugno, quando si erano già diffuse le prime indiscrezioni sulla sentenza, il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha approvato la “Risoluzione sulle minacce globali ai diritti all’aborto”, nella quale si sostiene la necessità “che l’Ue e i suoi Stati membri difendano la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti” che “sono inalienabili e non possono essere aboliti o indeboliti”, come afferma  la dichiarazione degli esperti delle Nazioni Unite pubblicata a settembre 2021. Nella Risoluzione si chiede pertanto “che l’Ue e i suoi Stati membri includano il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali”.
Il Parlamento europeo guarda con allarme al possibile ribaltamento della Roe vs Wade, che potrebbe “incoraggiare il movimento antiabortista nell’Unione europea” e rafforzare politiche che minano i diritti sessuali e riproduttivi: oltre che a Malta, in Polonia, in Ungheria, in Slovacchia, in Croazia, “anche in Italia l’accesso all’aborto sta subendo erosioni”.
Il riferimento, in questo caso, è alla risoluzione del Consiglio d’Europa che nel 2016 condannava l’Italia per la violazione dei princìpi della Carta dei diritti sociali in materia di diritto all’aborto e di diritti dei ginecologi non obiettori, ma anche oggi non mancano segnali di allarme sulla situazione nel nostro Paese. Nonostante i toni trionfalistici della Relazione sullo stato di applicazione della legge 194 relativa all’anno 2020 presentata dal Ministro della Salute in Parlamento l’8 giugno scorso, le preoccupazioni dell’Europa non sembrano poi così infondate.
Il primo dato enfaticamente sottolineato dalla relazione ministeriale è la notevole riduzione del numero di aborti volontari (66.413, – 9,3% rispetto al 2019). Questa riduzione viene citata ad esempio della bontà della legge, che avrebbe assolto ai suoi compiti fondamentali: ridurre il ricorso all’aborto ed eliminare gli aborti clandestini. Per buona parte questa riduzione viene attribuita ad un crescente utilizzo della contraccezione di emergenza, da quando nel 2016 è stato eliminato l’obbligo di prescrizione per le donne maggiorenni, esteso anche alle minori alla fine del 2020. Ammesso che un più facile accesso alla contraccezione di emergenza possa aver avuto un impatto sui tassi di abortività, certo la sostanziale stabilità dei dati relativi alle vendite di tali contraccettivi dopo il 2016, riportata dalla stessa relazione ministeriale, non sembra giustificare la continua tendenza alla riduzione degli aborti volontari nel nostro Paese.
Leggendo criticamente i dati relativi ai cosiddetti aborti clandestini, poi, i toni trionfalistici stonano decisamente. Nella relazione si sostiene infatti che dal 2012 vi sarebbe stata una “stabilizzazione” del fenomeno; l’utilizzo di un nuovo modello matematico, elaborato nel 2016, confermerebbe la “bassa entità del fenomeno”, con una stima di 10.000-13.000 aborti/anno. Non pochi, a ben vedere, ma comunque qualcosa non quadra: nel 2016 gli aborti legali sono stati 84.926; aggiungendo ad essi i 10.000-13.000 clandestini, risulta una percentuale di procedure al di fuori della legge compresa tra il 10 e il 13,2% del totale. Nel 2020, su 66.413 aborti volontari legali, i clandestini sarebbero stati il 13-16% del totale. Dunque, un fenomeno né stabile, né marginale, che la relazione ministeriale liquida un po’ troppo frettolosamente, non considerando minimamente che il dato potrebbe essere, invece, il segnale indiretto della presenza di ostacoli all’accesso all’aborto, che le donne cercano di superare con un ritorno alla clandestinità. Una clandestinità che ha cambiato volto, perché oggi l’utilizzo dei farmaci ha quasi completamente soppiantato il ricorso a procedure chirurgiche spesso non sicure, e che dunque non può certamente essere valutata con gli indicatori di un tempo. Le procedure sono più precoci, le complicazioni sono più rare, ed è più difficile stimarle in maniera attendibile. Per questo motivo nei Paesi ostili alle donne si cerca di contabilizzare i cicli mestruali e le gravidanze, guardando con sospetto o con intento accusatorio gli aborti spontanei, che possono valere, in alcuni casi, un’accusa di omicidio. Come fa notare Jia Tolentino all’indomani della sentenza della Corte suprema, aborto volontario farmacologico e aborto spontaneo sono clinicamente indistinguibili; per questo motivo, gli Stati in cui l’aborto è o sarà vietato cercheranno di differenziare i due eventi. “Alcuni hanno già gettato le basi per creare banche dati governative di donne incinte che potrebbero chiedere l’aborto. (…) Se rimani incinta, il tuo smartphone generalmente lo sa prima di molti tuoi amici. L’intera economia di Internet si basa su un meticoloso monitoraggio degli acquisti e dei termini di ricerca degli utenti”.
In Georgia e Alabama, riporta Tolentino, sono state approvate leggi sulla “fetal personhood”, che hanno come presupposto una criminalizzazione su larga scala della gravidanza: le donne possono essere arrestate e detenute, con l’accusa di aver avuto comportamenti potenzialmente dannosi per il feto. Succede già in molti Stati, ad esempio nei confronti di donne che abbiano utilizzato droghe durante la gravidanza e che sono state accusate di “abuso di minore, negligenza su minore, distribuzione di droga a un minore, aggressione con arma letale, omicidio colposo e omicidio”.
Anche l’obiezione di coscienza, secondo la relazione ministeriale, non costituisce un problema. I dati aggregati per regione o per macroaree, non aperti, rendono difficile capire che impatto abbia sull’accesso all’aborto, ma non è questo che interessa al nostro Ministero, che con calcoli complicatissimi vuole dimostrare come i non obiettori siano degli scansafatiche dediti più a lamentarsi che a lavorare: dopotutto, un carico di lavoro di 1 IVG a settimana non sembra davvero eccessivo. Spiace che il ministro Speranza abbia mutuato acriticamente l’oltraggioso metodo di contabilizzazione messo a punto dalla sua alleata di governo Lorenzin, che riduce offensivamente il lavoro dei non obiettori al numero di procedure eseguite. Chiunque lavori in questo campo sa bene quanto sia impegnativa la consulenza che precede l’IVG, non solo in termini di accertamenti (visita, ecografie, anamnesi), ma in termini di colloquio, di relazione con la donna, di informazione attenta per assicurare una scelta realmente informata. Alcune donne cambiano idea, e dopo questa fase preliminare decidono di portare avanti la gravidanza; quel lavoro, quell’impegno non trova alcuno spazio nella contabilità ragionieristica della relazione. Senza contare che, da ben dieci anni, denunciamo che il numero dei non obiettori non coincide con il numero di operatori IVG: in molti ospedali, infatti, non tutti i non obiettori si occupano di interruzioni volontarie di gravidanza, come ha recentemente confermato la ricerca Mai Dati, condotta da Chiara Lalli e Sonia Montegiove. Valga per tutti l’esempio dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove solo due dei dieci non obiettori praticano aborti. I risultati della ricerca, inizialmente comunicati al congresso nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, sono stati pubblicati in un libro (Mai dati. Dati aperti sulla 194, Fandango, giugno 2022) che prende le mosse dall’obiezione di coscienza, per dimostrare quello che non può emergere se non in maniera sfumata e edulcorata dai dati chiusi e aggregati per macroaree: l’obiezione di coscienza non è necessariamente un problema, ma certamente lo diventa quando le amministrazioni regionali non applicano la legge. Disporre di dati aperti permetterebbe di individuare le aree nelle quali l’accesso alla IVG è realmente ostacolato o addirittura negato, e di inchiodare gli amministratori alle responsabilità che la legge 194 attribuisce loro, in termini di erogazione dei servizi, di organizzazione, di formazione e aggiornamento del personale.
Le diseguaglianze tra le varie aree del nostro Paese sono evidenti, anche senza disporre di dati aperti, ma senza di essi non è possibile individuare con precisione le criticità e intervenire per cercare di minimizzarle. Tra queste, merita di essere menzionato il dato sui consultori: solo il 69,9% di essi fanno counselling per IVG, nonostante l’articolo 2 della legge 194 attribuisca loro un ruolo ben preciso e fondamentale.
All’indomani della Sentenza della Corte suprema americana, in Italia tutti gli schieramenti politici hanno alzato gli scudi a difesa della legge 194. La legge non si tocca, dicono tutti, come un sol uomo. Per limitare i diritti delle donne, infatti, basta non applicarla.

CREDIT FOTO: EPA/ETIENNE LAURENT



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