Armi e aborto: la Corte Suprema non supera la prova della politica

È un vero potere di vita o di morte, quello detenuto dai nove giudici della Corte suprema, che forse mai come nella doppietta di fine giugno 2022 si è affermato in maniera così dirompente.

Elisabetta Grande

Per quanto fossero assolutamente prevedibili, le due sentenze pronunciate dalla Corte suprema statunitense la settimana scorsa, nel giro di due giorni, restano scioccanti. Un conto è, infatti, immaginare la probabilità di siffatte pronunce, un altro apprezzarne gli effetti concreti sulla società una volta emanate. Da quando, nel lontano 1803, si è auto attribuita il potere di controllo di costituzionalità delle leggi, la Scotus (che sta per Supreme Court of the United States) si è data la possibilità – divenuta via via più pervasiva – di conferire o negare diritti ai cittadini statunitensi. Da allora, un pugno di persone (oggi nove giudici) ha la straordinaria facoltà di plasmare l’intera società americana, giacché tocca a loro stabilire quali scelte individuali sono legittime e quali no. Si tratta di regolare, fra l’altro, gli spazi di vita della gente (si pensi a Plessy v. Ferguson, che nel 1896 dichiarò legittima la separazione fra bianchi e neri nei luoghi pubblici e poi a Brown v. Board of Education, che nel 1954 rovesciò quella decisione desegregando le scuole), gli amori fra le persone (si pensi a Loving v. Virginia, che nel 1967 ha finalmente tutelato i matrimoni interraziali, o a Lawrence v. Texas, che nel 2003 ha cancellato la sanzione penale per i rapporti sessuali fra gay, o ancora a Obergefell v. Hodges che nel 2015 ha garantito loro la possibilità di sposarsi), le aspirazioni degli uomini e delle donne a un lavoro dignitoso (il rovesciamento, nel 1937, di Lochner v. New York insegna). È, insomma, un vero potere di vita o di morte, quello detenuto dai nove giudici della Corte suprema, che forse mai come nella doppietta di fine giugno 2022 si è affermato in maniera così dirompente. Il riferimento è ovviamente alle sentenze del 23 e del 24, in tema rispettivamente di porto d’armi e di aborto, emanate sulla scorta di una medesima lettura originalista della Costituzione, che ha dato però luogo nei due casi a esiti opposti, tanto sul piano logico quanto su quello più strettamente giuridico.

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Nel primo caso, New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, la Scotus era chiamata a decidere sulla costituzionalità di una legge di New York, che stabiliva che per ottenere il porto d’armi occorresse dimostrare un valida ragione (proper cause) per richiederlo. Si trattava, come dice la Corte di una “may issuejurisdiction, ossia di uno Stato in cui l’autorità in base alla legge poteva discrezionalmente decidere di non dare il permesso di porto d’armi qualora non ritenesse giustificabile il motivo della richiesta (analogamente a quanto avviene da noi, per intenderci). La questione del diritto costituzionalmente protetto di girare armati si era posta negli Stati Uniti subito dopo che nel 2008 e nel 2010, rispettivamente con le decisioni Heller e Mc Donald, la Scotus aveva dichiarato costituzionalmente tutelato il diritto dei cittadini statunitensi di possedere un’arma a casa propria per potersi difendere. In District of Columbia v. Heller del 2008, la Corte Suprema era tornata, rovesciandola, sull’interpretazione data nel 1939 al secondo emendamento della Costituzione federale, che così recita: “Siccome alla sicurezza di uno Stato libero è necessaria una milizia ben organizzata, il diritto dei cittadini di detenere e portare armi non può essere infranto”. Nonostante si tratti di un disposto normativo poco chiaro (giacché la milizia e il diritto dei singoli cittadini alle armi sono due concetti non immediatamente conciliabili) grazie alla nuova lettura da parte della Corte suprema, da quel momento in poi il secondo emendamento ha sempre garantito agli americani un vero e proprio diritto al possesso di un’arma da fuoco a fini di difesa. Ciò anche perché una successiva pronuncia della medesima Corte, Mc Donald v. City of Chicago del 2010, nel dichiarare incostituzionale una legge che dal 1982 puniva in Illinois chiunque detenesse una pistola, qualificava il diritto a possedere un’arma come diritto fondamentale valido sull’intero territorio nazionale.

Ma avere il diritto di possedere un’arma da fuoco significa anche avere il diritto di andare in giro con quell’arma, magari mettendola in bella mostra? È questa la domanda cui l’odierna Corte ha oggi risposto affermativamente, ampliando la portata della tutela costituzionale ad armarsi. Se il secondo emendamento garantisce il diritto di difendersi con un’arma, ciò deve valere non solo quando il cittadino è a casa propria, ma anche quando egli o ella è fuori casa, scrive per tutta la Corte Clarence Thomas, il più conservatore fra i suoi membri. E ancora, il diritto ad armarsi per difesa, una volta riconosciuto, non può essere un diritto di serie B: “Non esiste diritto costituzionale che un individuo può esercitare solo dopo aver dimostrato una valida ragione per farlo valere”. Sta, quindi, alla pubblica autorità dimostrare che ci sono ragioni valide per limitarlo e queste non possono che ricavarsi dall’intenzione dei padri fondatori e dalla “tradizione storica della nazione”. Solo attraverso una interpretazione originalista gli Stati potranno dunque, secondo la Corte, legittimamente circoscrivere un diritto altrimenti illimitato di armarsi, in una nazione in cui ci sono più armi che cittadini (compresi vecchi e bambini) e dove vengono commesse circa due stragi armate al giorno. E se è certamente vero che, come dice Justice Alito, non è limitando il porto di un’arma – che si può comunque legalmente acquistare e tenere a casa a propria – che si evitano le stragi come quelle recenti di Uvalde, Texas o Buffalo, New York, è pur vero che più si è liberi di comprarle e di andare in giro con le stesse, più è inevitabile che aumenti il numero dei morti per mano armata. I tanti casi in cui improvvisati vigilantes ammazzano persone (soprattutto, ma non solo, nere) innocenti (come il giovane Treyvon Martin) supponendo erroneamente di doversi difendere o di dover difendere la collettività, insegnano. Così, mentre cresce il numero degli Stati in cui addirittura il permesso di portare l’arma non è mai richiesto (ciò soprattutto se l’arma è in bella vista), col risultato che nessun controllo preventivo viene effettuato sulla stabilità mentale o la pericolosità sociale di chi si aggira magari con un fucile d’assalto, quei pochi Stati che (come New York) consentivano ai propri cittadini di girare con un’arma addosso solo se avessero avuto una valida ragione per farlo, devono oggi cancellare le loro normative dichiarate incostituzionali. Se, insomma, è sempre costituzionalmente legittimo per uno Stato consentire a chiunque di andare in giro armato, o concedere il porto d’armi anche ai pregiudicati per reati perfino violenti (come accade in almeno 20 Stati), è invece assoggettata a forti limiti costituzionali la possibilità per uno Stato di restringere il diritto costituzionalmente protetto di girare armati. È questo il parere di una Corte i cui membri – in particolare Clarence Thomas e Samuel Alito – da parecchi anni spingevano affinché le lobby delle armi sollevassero un caso che permettesse loro di andare oltre Heller e McDonald. Così, mentre negli Stati Uniti il diritto di armarsi prevale oggi sul diritto di vivere, subito dopo la decisione della Scotus i produttori di armi hanno visto impennarsi i rispettivi titoli azionari e finalmente la società americana – inondata di armi, la cui regolamentazione è insufficiente o del tutto assente, e afflitta da tassi insopportabili di omicidi e suicidi a mano armata –  risulta essere ciò che essi hanno sempre voluto. Le eventuali regolamentazioni che Stati, come la California o New York, tenteranno di implementare per limitare i danni, saranno soggette al vaglio di una Corte la cui ottica, restrittivamente originalista, lascia pochi dubbi in ordine a un cambiamento di passo.

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La seconda decisione, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, sul diritto di aborto, muove anch’essa da un’interpretazione originalista della Costituzione, per giungere tuttavia a risultati opposti sotto il profilo tanto della prevalenza della vita fetale sull’autonomia riproduttiva della donna, quanto dei diritti costituzionalmente previsti nella Carta fondamentale (the Law of the Land): se con Bruen la Corte amplia infatti un preesistente diritto, quello di armarsi, con Dobbs ne cancella uno previamente garantito, ciò che non era mai successo prima d’ora. L’autodeterminazione sul proprio corpo in gravidanza non è un diritto che i padri fondatori avevano a suo tempo enumerato (scrive per la maggioranza Samuel Alito) e averlo dedotto nel 1973, con Roe v. Wade, dal XIV emendamento sotto le spoglie di una privacy della donna rispetto all’ingerenza statale è stato “egregiously wrong”, cioè completamente sbagliato.

Le implicazioni della decisione di lasciare libertà agli Stati di fare ciò che vogliono in tema di aborto sono disastrose non solo per le donne – che, dopo ben due generazioni in cui hanno goduto della possibilità di decidere sul proprio corpo e sulle conseguenze di una gravidanza non voluta, si vedono improvvisamente private di una tale possibilità di scelta – laddove nel giro di poco tempo in ben metà degli Stati americani il divieto di aborto sarà totale, o quasi, ivi comprese le ipotesi di stupro e incesto. Sono tremende anche per la scia di incertezza e sicuro carico di litigiosità che essa si porta dietro, giacché – nonostante il convincimento del Justice Brett Kavanaugh che non limitarsi a dichiarare incostituzionale la legge del Mississippi (che prevedeva la possibilità di abortire fino alla 15a settimana, in luogo della 24a circa prevista da Roe), come avrebbe voluto il Chief Justice Roberts, significa evitare future richieste di chiarimenti – restano da decidere questioni cruciali. Potrà uno Stato obbligare per esempio un’adolescente a partorire? O imporre di portare avanti la gravidanza anche nel caso di pericolo di vita per la madre, o di grave malformazione del feto? E che succede se uno Stato decide di sanzionare penalmente anche la donna e non solo chi su di essa pratica l’aborto, o di sanzionarla se va ad abortire in uno Stato in cui l’interruzione volontaria di gravidanza è consentita? O ancora di sanzionare chi invia alla donna, che vive nel suo territorio, la pillola abortiva? Sono tutte questioni che le Corti di giustizia si troveranno ad affrontare a breve e per le donne non sarà certamente facile capire fino a che punto la libertà di scelta sul proprio corpo sarà limitata.

Le implicazioni di Dobbs sono però addirittura più drammatiche sotto un diverso profilo, perfino più importante. Con Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization la Corte ha, infatti, sgonfiato definitivamente il salvagente della forma. Rovesciare un precedente con i toni con cui lo ha fatto Justice Alito significa insultare i suoi predecessori e quindi delegittimare l’autorevolezza stessa della Scotus come istituzione. Non solo. La divisione su linee strettamente partitiche fra i membri della Corte, laddove i sei repubblicani – così come in Bruen – hanno votato compatti contro i tre democratici, è aggravata dalle parole dei giudici dissenzienti: “La maggioranza ha rovesciato Roe (e Casey) per una ragione soltanto: perché l’ha sempre disprezzata e ora ha i voti per liberarsene. La maggioranza, perciò, sostituisce oggi il governo della legge con quello dei giudici”. Sono parole pesantissime, provenienti per di più dall’interno della Corte, che mettono in crisi il fondamento stesso per cui nove persone sono in grado di detenere un potere di vita o di morte su tutti i cittadini statunitensi e quindi di plasmare l’intera società nord-americana. La legittimazione della Scotus infatti si basa, e non può che basarsi, sulla veste di tecnici del diritto, mai di politici, ricoperta dai suoi nove giudici. Perché altrimenti essi potrebbero dichiarare invalida una legge votata da tutti i rappresentanti del popolo? “Potrà mai questa nostra istituzione sopravvivere all’olezzo sparso sulla pubblica percezione da questa pronuncia, che ha dimostrato come la Costituzione e la sua lettura non siano altro che un fatto politico?”, si è chiesta la Justice progressista dissenziente Sonia Sotomayor durante la discussione orale (oral arguments).

Insieme a lei ce lo chiediamo anche noi, ben sapendo che una risposta negativa potrebbe mandare in frantumi l’intero l’impianto di pesi e contrappesi (checks and balances), su cui il sistema statunitense si basa da oltre 200 anni.

Credit Image: © Stephen Shaver/ZUMA Press Wire



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