Attribuire automaticamente il cognome del padre è incostituzionale

La storica sentenza della Corte costituzionale butta giù uno degli ultimi pilastri giuridici della struttura patriarcale della famiglia.

Cinzia Sciuto

La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”. Con queste parole la Corte costituzionale ha motivato la dichiarazione di incostituzionalità delle norme che regolano oggi in Italia l’attribuzione del cognome ai figli, assegnando automaticamente ai nuovi nati quello del padre.

Ancora una volta è la Corte costituzionale a indicare la via della modernità a un parlamento che, anche su questo tema, non è ancora riuscito a legiferare, nonostante le diverse proposte di legge depositate. Eppure, sarebbe (immaginiamo, speriamo) uno dei provvedimenti più popolari e meno controversi che i nostri legislatori possano approvare. È del tutto anacronistico, infatti, che ai figli venga attribuito automaticamente il cognome del padre, che quindi si perpetua di generazione in generazione, mentre quello delle madri si perde a ognuna.

Quello che è molto interessante nella sentenza della Corte – che sarà depositata nelle prossime settimane ma che è stata anticipata oggi da un comunicato stampa – è che il riferimento principale non è tanto però al diritto delle madri a tramandare il proprio cognome, ma a quello dei figli alla propria identità, alla quale naturalmente contribuiscono entrambi i genitori: “Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio”, scrivono i giudici costituzionali, “entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”. La decisione della Corte si fonda, oltre che sugli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, sugli articoli 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

In attesa che il legislatore regoli tutti gli aspetti della questione (per esempio con l’introduzione di un correttivo che impedisca il moltiplicarsi dei cognomi a ogni generazione), “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”.

Dopo l’abolizione, con la riforma del diritto di famiglia nell’ormai lontano 1975, della “patria” potestà (divenuta potestà – oggi responsabilità – “genitoriale”), un altro piccolo ma importante passo verso il superamento giuridico della struttura letteralmente patriarcale della famiglia.



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