Neo-fascismo e… complessità

Il ministro Piantedosi confessa la difficoltà di sciogliere i gruppi eversivi di estrema destra. Vale la pena fare un ripasso della giurisprudenza che vieta la riorganizzazione del partito fascista per dargli una mano.

Giuseppe Panissidi

Il governo, comprensibilmente disorientato riguardo alla questione del neo-fascismo, sembra quasi chiedere aiuto. Il ministro Piantedosi, infatti, solennemente confessa davanti al Parlamento la propria impotente consapevolezza della “estrema complessità” di una corretta ed efficace gestione del fenomeno. In specie: dello scioglimento dei gruppi eversivi. Alzate di scudi e bandiere a parte, una riflessione si rende necessaria. E, poiché non sono consentite fughe in avanti e ancor meno sotterfugi, senza scomodare la teoria della complessità, proviamo ad attraversarlo, questo terreno, talora un vero e proprio porto franco o un alibi, insieme con il ministro, anche per andargli amichevolmente incontro. Memori della verità che “nulla è più complicato della sincerità”, vale a dire del volto scoperto, senza maschera, secondo Luigi Pirandello e non solo.

Alla stregua della giurisprudenza di merito e di legittimità, “le manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista (al di là della loro condanna storica) non sono vietate in sé, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma sono vietate solo se connotate da circostanze tali da renderle idonee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste, così da poter determinare il pericolo di ricostituzione di tali organizzazioni, in relazione al momento e all’ambiente in cui sono compiute, e da attentare in concreto alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi”.
Si tende, ossia, ad escludere l’esistenza di un pericolo sia quando il numero di persone che partecipano alle manifestazioni sia limitato, sia quando i discorsi commemorativi abbiano nel complesso “un tono sommesso ed un valore unicamente commemorativo”, nonché qualora non risultino pronunziati slogan di propaganda o tenuti “comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti”, né fatti “riferimenti a lotte o a rivendicazioni politiche aventi una qualche attualità”.

Ciò nonostante, la giurisprudenza registra una non trascurabile divergenza di valutazioni rispetto ai medesimi fatti accertati. Invero, ormai esistono, anche in Italia, molteplici ipotesi di reato applicabili al fenomeno neo-fascista. Un rapido sguardo al quadro normativo e al magistero giurisprudenziale non può che rivelarsi utile.
Una delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, distinta dal n. XII, vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”. Con ogni evidenza, la norma non solo restringe radicalmente la libertà di associazione, sancita dall’art. 18, nei riguardi di qualsiasi rigurgito fascista, ma altresì la libertà di manifestazione del pensiero, protetta dall’art. 21, ogniqualvolta in cui essa non si limiti alla sola espressione delle proprie opinioni.

Nel 1952, in forza della cosiddetta legge Scelba, n. 645, la XII disposizione infine giunge ad esecuzione. All’art. 1, essa chiarisce il punto più controverso, e controvertibile. Si ha “riorganizzazione del disciolto partito fascista” quando un movimento “persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”. Di conseguenza, la norma prevede severe sanzioni penali in caso di condanna per questo reato e provvedimenti meno gravi per i reati di apologia del fascismo, art. 4, e di manifestazioni fasciste, art. 5.

Successivamente, nel 1957 e nel 1958, la Corte Costituzionale, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge Scelba, apologia del fascismo e manifestazioni fasciste, con riferimento all’apologia di fascismo, precisa che una difesa elogiativa del regime è inconferente, qualora manchi “una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista”. Con riferimento, invece, alle “manifestazioni fasciste”, la Corte specifica che rilevano “non soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione” bensì anche “quelli idonei a creare un effettivo pericolo” di riorganizzazione.
In breve, non bastano né l’”apologia di fascismo”, né le “manifestazioni fasciste”, in forma più o meno astratta, ed è invece necessario che le condotte vengano attuate in un “momento e ambiente” peculiari, tali da renderle idonee “a provocare adesione e consensi e a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste”.

Ed eccoci al punto focale. Per quanto possa apparire singolare, e quasi inesplicabile, sono proprio tali sentenze costituzionali ad avere involontariamente aperto la strada al “conflitto delle interpretazioni” in seno alla giurisprudenza ordinaria
Infatti, dal momento che il divieto costituzionale fa esplicito riferimento alla “riorganizzazione” del disciolto partito fascista, una condotta può anche richiamarsi ai “valori” (sic) del disciolto partito fascista, ma sarà punibile solo se, in certo modo e misura, determini il pericolo di una riorganizzazione del partito fascista.
La sentenza costituzionale del 1958 non lascia margini di dubbio. Il legislatore non ha “inteso vietare e punire qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall’art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che… possono determinare il pericolo che si è voluto evitare”.

In altri termini, a giudizio del giudice delle leggi e in prospettiva penalistica, non si versa in tema di reato “di danno”, bensì “di pericolo”, ancorché considerato nella sua concretezza, non già in astratto. Del resto, visto che il legislatore penale ha intenzionalmente omesso più specifiche indicazioni, perché superflue, quali, vedi caso, il saluto romano o la “chiamata del presente”, se ne può desumere che ha ritenuto quelle manifestazioni potenzialmente idonee a creare il pericolo di riorganizzazione.
Quanto alla cosiddetta legge Mancino, 1975, si tratta della ratifica della convenzione di New York del 7 marzo 1966 contro la discriminazione razziale. Incrimina e punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, l’istigazione alle discriminazioni, etc., etc., oppure quanti organizzano movimenti con tali finalità.

Insomma, se la legge Scelba focalizza sull’antifascismo, la legge Mancino verte sulla tutela dei diritti inviolabili, costituzionalmente protetti, della persona, art. 2, di uguaglianza, art. 3, di adeguamento alle norme di diritto internazionale riconosciute, artt. 10 e 117.
Mette però conto evidenziare un profilo tuttora pressoché sfuggente. La legge Mancino ha il merito di inserire lo svolgimento della propaganda razzista tra gli elementi sintomatici della riorganizzazione del partito fascista. Ne consegue che la condotta razzista sia punibile anche ai sensi della legge Scelba in materia di anti-fascismo costituzionale!
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 25 marzo 2014 n. 37577, relativa al saluto romano e all’uso della parola “presente” urlata in coro nel corso di una manifestazione di Casapound, ha confermato la condanna degli imputati precisando che “non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di “pubblicità” tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione”.

Se non che, la giurisprudenza di legittimità non è costante e pacifica. Con la sentenza 2 marzo 2016, la S. C. nega che saluti romani, “chiamate al presente” o esposizione di croci celtiche non integrano alcuna ipotesi criminosa in quanto condotte “non dirette alla ricostituzione del partito fascista”. Insomma, nella giurisprudenza della Corte Regolatrice non esiste un indirizzo chiaro e univoco, tanto vero che il “saluto fascista”, secondo altre pronunce – Cass., sez. I, 4 marzo 2009 n. 25184 e sez. I, 8 marzo 2016 n. 20450 – è stato, ritenuto conforme all’ipotesi delittuosa prevista dalla legge Mancino, in quanto diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale.
Il senso del discorso ora comincia a diventare più chiaro. La giurisprudenza, al netto delle divergenze interpretative, concorda sull’assunto giuridico e il principio-cardine di ragionevolezza, che non deve trattarsi di un generico pericolo per l’ordine pubblico e la “sicurezza nazionale”, come si definisce in USA, bensì del pericolo, concreto e specifico, di ricostituzione del partito fascista. Con tutte le inevitabili difficoltà connesse, evidentemente. Ma ragionare significa distinguere, abbiamo appreso da I. Kant.

Certo, altresì, è che non ha senso, ed è anzi vagamente arbitrario e auto-contraddittorio, riferirsi soltanto, in modo rigido e formalistico, diciamo pure farisaico, alla effettiva costituzione tecnico-politica di un partito neo-fascista, senza porre la dovuta vigile attenzione alle manifestazioni che si ispirano al regime totalitario del ventennio.

In effetti, troppi, troppo spesso, fingono di dimenticare, e pour cause, che la Costituzione, per loro sfortuna democratica e antifascista, annette un giudizio tassativamente negativo e mette in guardia anche da qualsiasi pubblica manifestazione ispirata al regime liberticida e alla sua celebrazione, del tutto a prescindere dall’ipotesi che i partecipanti abbiano in programma la formale ricostituzione del partito fascista. Si potrebbe aggiungere: e senza alcuna necessità di…. aspettarla! Perché, per l’appunto, non ha alcun senso, e il legislatore costituzionale ne era lucidamente consapevole, vietare la ricostituzione di un partito e, al tempo stesso, laisser faire, laisser passer espressioni e manifestazioni tipiche e distintive, apertamente eversive ed oltraggiose, di quel partito! Di più, ignorarle può finanche suscitare e legittimare… sospetti.
Resta, naturalmente, ferma l’implausibilità di interventi dello Stato nei confronti di atti inoffensivi, come, ad esempio, nel caso in cui la “propaganda” si restringa a poche persone e non a un ambito più consistente e significativo, in conformità al principio giuridico generale dell’”offensività” della condotta quale condizione indefettibile della punibilità.
E tuttavia, resta altrettanto ferma la distanza dal comando giuridico-costituzionale di quanti, soyGiorgia in testa, si dilettano con giochi di parole, quali l’”incompatibilità con la nostalgia del fascismo”. Un’astuta e contorta perifrasi, buona soltanto per gettare fumo davanti agli occhi ed equivalente a un sostanziale inquietante silenzio.
Con la guardia sempre alta, dunque, e gli occhi bene aperti, anche nei riguardi degli immancabili utili idioti di turno, peraltro tristemente noti alla storia…



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