Solo il costituzionalismo mondiale ci salverà

Il vero realismo, consapevole dell’imminenza della catastrofe planetaria, impone di imboccare la strada del costituzionalismo mondiale. Il nuovo saggio di Luigi Ferrajoli

Giuseppe Russo

Il dualismo delle sostanze, escogitato nel Seicento da Cartesio, è all’origine dell’illusione, dura a morire, dell’estraneità dell’uomo, soggetto tutto pensiero, alla natura, che, oggetto intelligibile, dev’essere dominata. Tale erroneo convincimento, carattere della scienza classica, ispirerebbe ancora l’avventura della ragione, a dispetto delle proteste dell’epistemologia più avvertita, che invece segnala, da Heisenberg in avanti, lo stretto vincolo perturbativo fra il soggetto osservante e l’oggetto osservato: la nouvelle alliance uomo-natura esige, dunque, approcci eco-etici, essendo gli uomini «both onlookers and actors in the great drama of existence» (Bohr).

Una siffatta preoccupazione, manifestata soprattutto dai cultori del paradigma scientifico della complessità, è oggi condivisa, nell’ambito particolare degli studi filosofico-giuridici, da Luigi Ferrajoli, in Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio (Feltrinelli, 2022, 204 pp.), volume che raccoglie, preceduti da un lungo saggio introduttivo (pp. 9-138), cento articoli di un progetto di costituzione mondiale, freno, tra l’altro, all’«ecocidio» (Rifkin) attualmente in corso. Solo una costituzione della Terra offrirebbe, infatti, attraverso la stipula di un contratto sociale, il rimedio adeguato alle emergenze planetarie, o «crimini di sistema» (p. 43), additate dall’Autore: oltre alla catastrofe ambientale e ai correlati fenomeni migratori, il pericolo sempre incombente della guerra, cui si aggiungono, perpetrate da governi dispotici, le offese ai diritti di libertà e ai diritti sociali, nonché lo svilimento del lavoro, troppo spesso mercificato e servile.

Non è però chiaro se i contraenti del nuovo patto siano direttamente i singoli cittadini, resi società civile dalla globalizzazione, oppure gli Stati a ciò delegati: l’umanità intera è detta, con laconismo forse eccessivo, «soggetto costituente» (p. 132), sebbene Ferrajoli creda pure dover «un simile patto […] essere condiviso da 196 Stati sovrani» (p. 51). Si fatica inoltre a comprendere se il discorso sia collocato sul piano logico-trascendentale, secondo l’esempio della moderna filosofia politica (sono frequenti, nel testo, i riferimenti, in sé non probanti, a Hobbes e Kant), o se la teoria del contratto sociale sia dall’Autore adottata quale canone interpretativo di fenomeni concreti. È certa, comunque, la preferenza di Ferrajoli per una determinata nozione del costituzionalismo, che, contro l’identitaria e agonistica Verfassungslehre schmittiana, definisce la legge fondamentale un «patto di convivenza e di solidarietà tra differenti e diseguali» (p. 57), esprimendo, insieme, un orientamento politico preciso, dichiaratamente avverso alle due destre, sciovinista e liberista. Concepita, quindi, in stretti termini formali, la costituzione fornisce una «sintassi» (p. 67) rigida, limite al prepotere, tanto politico quanto economico, e difesa dei diritti dall’arbitrio dell’«anarco-capitalismo globale» (p. 42).

Moto storico da assecondare, nonostante i dubbi sollevati dagli scettici, l’estensione planetaria del costituzionalismo ovvierebbe, perciò, all’impotenza del costituzionalismo nazionale, creando non un «super-Stato» (p. 82), che della statualità ripeterebbe i vizi, bensì, kantianamente, una Federazione della Terra, dotata di organi multilivello, di governo e di garanzia, tra loro separati, à la Montesquieu. La crisi dell’ordinamento internazionale sarebbe del resto ascrivibile, a opinione di Ferrajoli, all’assenza di idonei apparati di garanzia e, specialmente, al persistere del protagonismo degli Stati sovrani, che mina il principio della pace, dipendendo l’esito delle controversie tra autorità non recognoscentes superiores dall’uso della forza.

La mancata previsione di appositi istituti di garanzia, primaria e secondaria, favorirebbe, per converso, l’incidenza dei citati crimini di sistema, interessante figura di illecito giuridico, che sfugge alle consolidate categorie penalistiche, non potendosi con sicurezza determinare, di un «prodotto sistemico della globalizzazione» (p. 70), né l’elemento oggettivo (il nesso eziologico tra condotta ed evento catastrofico) né quello soggettivo, per la pluralità degli attori coinvolti. Competente ad accertare la consumazione degli illeciti in parola, l’attività giurisdizionale degli istituti federali di garanzia secondaria consisterebbe, in tal caso, in «giudizi di verità» (p. 46), che, descritti dall’Autore come processi d’«analisi delle responsabilità politiche e sociali» (p. 47), potrebbero servire a individuare anche le responsabilità penali dei singoli, altrimenti di spettanza della Corte penale internazionale, allorquando emergessero indizi di colpevolezza dalle indagini.

Le funzioni di garanzia, pertinenti alla «sfera del non decidibile» (p. 81), non si esaurirebbero, però, nella sola giurisdizione, che, procedimento susseguente teso a riparare alle conseguenze odiose dei contegni antigiuridici, sarebbe tuttavia preceduta da un complesso di tutele dei diritti fondamentali, approntato da organi amministrativi astretti al rispetto della legge. A differenza dei diritti patrimoniali, corroborati ab origine da obblighi simultanei, la protezione dei diritti fondamentali richiederebbe alla futuribile Federazione della Terra il varo di efficaci dispositivi di difesa, destinati peraltro a supplire alle inefficienze degli Stati, informandosi al «principio di sussidiarietà» (p. 101). L’architettura istituzionale della Federazione, finanziata dalla «fiscalità mondiale» (p. 87), dovrebbe inoltre contemplare degli apparati di governo, di rango, questa volta, federato, perseguendo essi l’obiettivo della rappresentatività politica. Tali organi, intervenendo, legislativamente o amministrativamente, sulla «sfera del decidibile» (p. 81), renderebbero quindi esecutivo il contratto sociale, nel suo duplice aspetto di «patto di non aggressione» (p. 55) e di «patto di mutuo soccorso» (ibid.).

Notevole è l’inclusione di una Corte costituzionale globale, tra gli istituti di garanzia secondaria presentati da Ferrajoli, la quale, attivabile d’ufficio o in via incidentale, censurerebbe i provvedimenti, nazionali o internazionali, giudicati «invalidi» (p. 100), perché contrari al dettato della norma sovraordinata, salvaguardando, così, la rigidità della costituzione e stabilendo, al contempo, una nuova, e più certa, gerarchia delle fonti.

L’ampliamento planetario del costituzionalismo, condizione di possibilità di un’autentica Weltinnenpolitik, interesserebbe, unitamente al settore pubblico, relativo ai tradizionali rapporti tra gli Stati, il settore privato, dominio eslege dell’economia e della finanza. Se l’estensione sovranazionale del costituzionalismo di diritto pubblico, aboliti gli eserciti e vietata la guerra, è in grado di assicurare la pace, avocando il monopolio della forza alla Federazione della Terra, il costituzionalismo di diritto privato mira, invece, a ristabilire la superiorità della politica sul mercato, messa in dubbio dall’anarchia liberistica, che gli Stati, da soli, non sono capaci di arginare. Una secolare confusione tra diritti fondamentali e diritti patrimoniali, che equipara libertà e proprietà, impedisce, infatti, di discernere i poteri proprietari e le libertà individuali, perpetuando l’opinione – anacronistica – secondo cui le uniche potestà da regolare sarebbero di rilievo pubblico.

Importante è pure l’attenzione prestata dall’Autore ai «beni fondamentali perché vitali» (p. 30), come l’acqua e i farmaci, opportunamente distinti dai diritti fondamentali degli individui, soddisfacendo i primi inderogabili bisogni collettivi. Senonché il costituzionalismo della Terra non solo scoraggia la commercializzazione dei beni fondamentali, mediante l’ausilio di un demanio planetario, ma ostacola altresì la circolazione dei «beni illeciti perché micidiali» (p. 115), quali le armi e le emissioni di gas inquinanti, statuendo cosa e come produrre.

Ferrajoli reagisce, infine, alla «fallacia deterministica del realismo politico volgare» (p. 136), che predica la rassegnazione davanti al corso delle cose, dichiarando utopistica la fiducia nell’immutabilità del reale. Il vero realismo, consapevole dell’imminenza della catastrofe planetaria, impone, per contro, di imboccare tempestivamente la strada del costituzionalismo mondiale, essendo politica ed economia opere della volizione umana, il cui principio, lo insegnava già Aristotele, riposa en to práttonti.



Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.

Altri articoli di Filosofia

“Maurice Merleu-Ponty. L’apparire del senso” un saggio di Luca Taddio che ripercorre le questioni chiave del percorso filosofico di Merleau-Ponty.

L’intellettuale dalla duplice identità: studioso rigoroso e “filosofo militante”. Ricordo di Norberto Bobbio a vent’anni dalla scomparsa.

A un mese dall’attaccato di Hamas ad Israele diventa fondamentale riflettere su quella che il filosofo ceco chiamava “solidarietà dei trepidi”.