Crimini di guerra, comandanti russi accusati dalla CPI

In base alle norme dello Statuto di Roma i giudici dell’Aja hanno emesso i primi mandati d’arresto nei confronti di due comandanti russi. La Corte Penale Internazionale ha richiamato i principi inderogabili del Diritto Internazionale Umanitario che impongono una «linea rossa» nell’esercizio della violenza bellica. Configurati «crimini di guerra» e «crimini contro l’umanità» per gli «atti disumani» commessi su larga scala, «in attuazione di una politica statale» voluta da Putin.

Maurizio Delli Santi

I mandati d’arresto della Corte penale internazionale

Il 5 marzo 2024 la Corte penale internazionale (di fatto la Pre-Trial Chamber II, composta dal giudice italiano Rosario Salvatore Aitala, dal giapponese Tomoko Akane e dal costaricano Ugalde Godinez) ha emesso due mandati di arresto nei confronti di alti ufficiali delle forze armate russe. Si tratta del tenente generale Sergej Ivanovič Kobylash, all’epoca dei fatti comandante dell’aeronautica e delle forze aerospaziali, e dell’ammiraglio Viktor Nikolaevič Sokolov, comandante della flotta del Mar Nero. I giudici dell’Aja hanno accertato gravi responsabilità per crimini di guerra e crimini contro l’umanità previsti dallo Statuto della Corte penale internazionale, noto come lo Statuto di Roma. In una dichiarazione il procuratore della Corte Karim Khan – che ha formulato la richiesta dei mandati d’arresto il 2 febbraio scorso – ha asserito: «I responsabili di azioni che colpiscono civili innocenti o beni protetti devono sapere che la loro condotta è vincolata alle norme del diritto internazionale umanitario. Tutte le guerre hanno delle regole. Queste regole vincolano tutti, senza eccezioni». Sui social media il presidente Zelensky ha commentato: «Ogni comandante russo che ordina di colpire i civili ucraini e le infrastrutture critiche deve sapere che sarà fatta giustizia. Ogni responsabile di tali crimini deve sapere che sarà chiamato a risponderne».
I provvedimenti della Corte si riferiscono alla campagna di bombardamenti indiscriminati sferrati contro le infrastrutture civili dell’Ucraina nel periodo compreso dal 10 ottobre 2022 al 9 marzo 2023. In particolare si tratta della serie di attacchi multipli diretti contro le infrastrutture elettriche (centrali, sottostazioni e dighe) che hanno comportato distruzioni, ma anche lutti e sofferenze per la popolazione civile. Non si hanno ancora indicazioni di quali strutture si tratti, ma è verosimile che i mandati si riferiscano alle azioni belliche sull’area della centrale nucleare di Zaporizhzhia e a molte altre centrali attaccate «su larga scala» in numerose località dell’Ucraina, nella stessa capitale Kiev e nelle regioni di Lutsk, Rivne, Dnipro, Leopoli, Odessa e Kharkiv. Per la distruzione della diga di Kakhovka del giugno 2023, e per le altre più gravi stragi di civili come quella di Buča, è verosimile che siano in atto procedimenti secretati e/o con imputati diversi. Secondo i dati delle Nazioni Unite i civili ucraini uccisi dall’inizio del conflitto sarebbero oltre 10.000 e i feriti 18.500.

Crimini di guerra e contro l’umanità

I capi di imputazione dei mandati richiamano in primo luogo i crimini di guerra previsti dallo Statuto di Roma all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto ii), per aver diretto attacchi contro obiettivi civili, e articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punto iv) per aver causato danni “eccessivi” a civili o a obiettivi civili. L’articolo 8 al paragrafo 2 rinvia espressamente alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, il corpus iuris che rimane il nucleo centrale del Diritto Internazionale Umanitario, altrimenti denominato come Diritto Internazionale dei Conflitti Armati perché specificamente riferito ai contesti bellici. Il principio fondativo di questo complesso di norme è la regola inderogabile della tutela della popolazione civile affermata in particolare nella Convenzione IV. Le condizioni fondamentali per la condotta della guerra impongono dunque il rispetto e la protezione della popolazione civile (le altre Convenzioni tutelano anche i prigionieri di guerra, i feriti, i malati e i naufraghi). Ne consegue il “principio di distinzione” tra combattenti e popolazioni civili, nonché tra obiettivi militari e civili, e il divieto di attacchi «dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti tra la popolazione civile», o una «combinazione di perdite umane e di danni che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto» (articolo 51 del Protocollo I). Anche il principio della c.d. “necessità militare”, da sempre invocata dai comandanti militari, va subordinato alla regola della “proporzionalità” rispetto ad un vantaggio militare diretto e concreto (non vale il fine della “vittoria” definitiva sul nemico), che in ogni caso non può prevedere conseguenze eccessive per la popolazione civile.
Altre imputazioni riguardano i gravi crimini contro l’umanità puniti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera k), dello Statuto di Roma. Si tratta degli «atti disumani» diretti a «causare intenzionalmente grandi sofferenze o grave danno all’integrità fisica o alla salute fisica e mentale» della popolazione civile. Gli attacchi alle strutture civili, come quelli contro le infrastrutture elettriche e idriche, hanno comportato conseguenze pesantissime – documentate agli atti della Corte – per la condizioni fisiche e psicologiche dei civili, specie nel caso di bambini, anziani o malati ricoverati in luoghi di cura. Da qui la definizione di «atti disumani», una nozione che comporta una ‘linea rossa’ invalicabile anche per le leggi di guerra. Il comunicato ufficiale della Corte compie dunque una precisazione necessaria per delineare l’esatto quadro giuridico dei crimini contro l’umanità: in base alla definizione dell’articolo 7 dello Statuto gli atti risultano «commessi intenzionalmente nell’ambito di un attacco a vasto raggio o sistematico». Non si tratta di fatti isolati o occasionali, ma è accertata una «condotta che ha comportato la commissione multipla di atti contro una popolazione civile», quindi – esplicita la nota – «in attuazione di una politica statale», determinata a compiere «atti disumani» deliberatamente e intenzionalmente.

Il principio della “Responsabilità di comando”

I giudici dell’Aja hanno precisato anche il tipo di responsabilità imputabile ai generali secondo i Principi generali del diritto penale tracciati nella Parte III dello Statuto di Roma. Sul punto va premesso che l’articolo 33 non prevede alcuna esclusione di responsabilità per aver ricevuto un ordine superiore, quand’anche fosse venuto da Putin o dal comandante in capo. In particolare vale la regola che gli ordini che comportino la commissione di crimini contro l’umanità sono sempre «palesemente illegittimi» (art.33, para 2). Né valgono esclusioni di responsabilità per fatti – anche presunti errori tecnici – riconducibili agli esecutori (come ad esempio i piloti dei bombardieri o i lanciatori dell’artiglieria missilistica) quando questi si realizzano in maniera diffusa e sistematica. Si parla perciò di responsabilità per autoria, coautoria, autoria mediata e responsabilità da comando. Sussistono quindi la responsabilità individuale (articolo 25), per aver commesso i crimini congiuntamente e/o tramite altri (paragrafo 3, lettera a), e la Responsabilità dei comandanti e altri superiori gerarchici (articolo 28) per averli ordinati e/o per non aver esercitato un adeguato controllo sulle forze poste sotto il loro comando. La responsabilità da comando in particolare è un’ istituto fondamentale su cui si fonda il Diritto Internazionale Umanitario contemporaneo, frutto di una sofferta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale partita dalle esperienze dei Tribunali di Norimberga e Tokio (storico è il processo all’ammiraglio Yamashita proprio per l’omesso controllo) e approdata allo Statuto della Corte penale internazionale. La responsabilità dei comandanti punibile, dunque, non è solo quella “attiva” per aver dato un ordine diretto ma anche quella più estesa “omissiva” per il mancato controllo. Essa è configurabile pure quando il capo militare: a) «sapeva, o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze commettevano o stavano per commettere tali crimini»; oppure, b) «non ha preso le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere l’esecuzione (dei crimini) o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini d’inchiesta e di azioni giudiziarie».

Il ruolo della Corte penale nella gestione dei conflitti

Il provvedimento emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti dei vertici militari segue i mandati di arresto emessi a marzo dello scorso anno nei confronti del Presidente Putin e del Commissario per i diritti dei minori Maria Alekseyevna Lvova-Belova per il «trasferimento illegale» di minori ucraini dalle zone occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa. È probabile che anche ora si levino gli scudi degli scettici del diritto internazionale: insisteranno sulle difficoltà di dare concreta esecuzione ai mandati, anche perché la giurisdizione della Corte non è riconosciuta in Russia, e sul fatto che l’intervento dei giudici dell’Aja potrebbe pregiudicare l’avvio di un negoziato, sempre più necessario in questa fase di escalation della pressione russa sull’Ucraina. Su queste prospettive valgono diverse obiezioni, partendo dalle motivazioni degli stessi giudici della Corte. La Pre-Trial Chamber ha chiarito che il provvedimento era stato segretato, anche per tutelare vittime e testimoni, ma poi i giudici hanno optato per la diffusione della notizia rendendo noti gli elementi essenziali affinché «la conoscenza pubblica possa contribuire alla prevenzione di ulteriori crimini» commessi in violazione del Diritto Internazionale Umanitario.
Sulla effettività dei provvedimenti si può osservare che i due alti ufficiali sono sotto una spada di Damocle: potranno essere processati alla cessazione delle ostilità, ma anche in caso di cattura – un’ipotesi affatto remota, perché già accaduta a diversi comandanti russi – o se si recassero all’estero, per qualsiasi motivo. I crimini internazionali non sono soggetti a immunità e prescrizioni, e la loro perseguibilità non ha limitazioni temporali e territoriali: qualunque Stato, anche se non è di uno dei 124 che hanno ratificato lo Statuto, può affermare la giurisdizione della Corte e richiamare il principio di diritto consuetudinario sulla perseguibilità universale dei crimini internazionali. Lo stesso Putin per evitare il rischio di essere arrestato ha dovuto rinunciare ad importanti vertici internazionali, come quello che nell’agosto scorso a Johannesburg ha visto riunirsi i BRICS (l’organizzazione in espansione originata da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).

La Corte può sollecitare i negoziati per la pace

Più insidioso può apparire l’argomento che l’intervento della Corte penale internazionale sullo scenario attuale del conflitto in Ucraina comprometta i negoziati. Ma può valere anche l’esatto contrario, innanzi tutto per una considerazione: è lo stesso Statuto di Roma a prevedere che in casi eccezionali si possa disporre la sospensione dei procedimenti e questo può valere certamente, soprattutto nel caso in cui si realizzi un’ipotesi concreta di negoziati favorevoli per la pace. Va aggiunto che non siamo di fronte ad un atto autoreferenziale dei giudici dell’Aja, che hanno operato in forza delle previsioni dello Statuto di Roma. In particolare all’esordio del conflitto, la volontà di affermare la giurisdizione della Corte è stata ribadita con una esplicita richiesta alla CPI di avviare indagini in un Referral presentato inizialmente da 43 Stati, fra cui è comparsa anche l’Italia. Va pure ricordato che oltre 140 Stati hanno sollecitato la cessazione delle ostilità condannando l’aggressione all’Ucraina e i crimini di guerra commessi dalla Federazione Russa: il principio è stato affermato in importanti Risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a cominciare dalla A/ES-11/L.1 del 1 marzo 2022 e dalla A/ES-11/L. 2 del 21 marzo 2022, oltre che dalla Corte internazionale di giustizia (da non confondere con la Corte penale, perché giudica sulla responsabilità degli Stati da illeciti internazionali) con l’ order Jci, n. 182 del 16 marzo 2022. La speranza va perciò riposta nell’idea che il monito della Corte penale internazionale possa sensibilizzare il c.d. Global South e anche i suoi sponsor principali come Cina e India (che sinora non sono stati netti nella condanna della guerra) affinché esercitino la necessaria pressione internazionale su Putin per fermare quella che non va dimenticato trattarsi di una «guerra di aggressione». Lo ha ricordato lo stesso Procuratore Khan nel precisare che le incriminazioni riguardano un contesto di «atti di aggressione commessi dalle forze militari russe contro la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, iniziati nel 2014». Infine non va trascurata la prospettiva che la nomenklatura militare e civile russa possa anche iniziare a prefigurarsi un destino di processi e di condanne per crimini di guerra. La Storia insegna che in Russia i sommovimenti non sono un “cigno nero” e che anche i presidenti Milosevic e Karadzic, il generale Mladic e ad altri 91 criminali di guerra della ex Jugoslavia (come pure i gerarchi nazisti condannati a Norimberga) si ritenevano intoccabili. In questo momento storico l’efficacia di ogni iniziativa volta a promuovere la pace dipenderà molto da quanto l’Occidente delle democrazie rimarrà coeso nel riaffermare i principi del diritto internazionale: i mandati d’arresto della Corte penale internazionale possono dunque rappresentare un monito anche per Putin.

CREDITI FOTO: ANSA/VIDEO DIFFUSO IN ESCLUSIVA DALLA CNN

 



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