Droghe e decriminalizzazione: la riluttanza italiana e il progressismo portoghese

Le politiche proibizioniste all’insegna di repressione e tolleranza zero hanno fallito. L’Italia dovrebbe seguire il buon esempio del Portogallo, dove chi fa uso di droghe non è trattato come un criminale. Perché il contrasto dev’essere al narcotraffico, non al consumatore.

Anna Paola Lacatena

«Dormo quando sogno quello che non c’è; mi sveglio quando sogno quello che può esistere»

(F. Pessoa, Il libro dell’Inquietudine, 1982)

 

È sotto gli occhi di chi vuole tenerli aperti che le politiche proibizioniste all’insegna della repressione e della tolleranza zero, a partire negli Stati Uniti dalla Volstead Act (1920-1933), anche detto XVIII Emendamento, si siano dimostrate errori strategici messi in campo dalle istituzioni nella guerra alle sostanze psicoattive, correggibili a condizione di abdicare all’illusione di una società libera dal consumo.

Sulla scorta degli effetti determinati quali tra gli altri il diffondersi dell’illegalità, l’abbassamento della qualità del prodotto, l’accentuarsi dei rischi per i consumatori, il consolidarsi del crimine organizzato, non si può non addivenire alla conclusione che le droghe siano parte integrante della realtà.

Se non è mai esistita e, con ragionevole probabilità, mai esisterà una società senza droghe, è forse il caso di comprendere che il loro mercato non può essere sconfitto ma al più governato.

Partendo da una necessaria premessa semantica, è bene provare a fissare le dovute distinzioni tra i termini “depenalizzazione” e “legalizzazione”, troppo spesso utilizzati impropriamente come sinonimi. Depenalizzare significa degradare fatti di reato a illeciti amministrativi, nello specifico eliminare una data sostanza dalla lista di quelle psicotrope redatta annualmente dal dicastero della Salute con la quale si definisce la proibizione della stessa. L’elenco è sistematicamente aggiornato anche sulla scorta di sempre nuove sostanze immesse nel mercato.

L’inserimento della sostanza nella lista è condizione sufficiente affinché diventino automaticamente vietati e quindi perseguibili produzione, commercio e consumo della stessa. Va precisato che la vendita di sostanze illecite resta un reato penale anche in regime di depenalizzazione. Diversa da quest’ultima, infatti, è la decriminalizzazione che consiste nella semplice abrogazione della norma penale con la conseguenza di rendere lecito il comportamento precedentemente incriminato.

Per contro, la legalizzazione di alcune (o tutte) sostanze psicotrope è l’istituzione di una serie di norme che regolamentano vendita, acquisto, uso e possesso, è il caso per esempio di alcol e tabacco).

In Italia, a disciplinare la materia è ancora oggi – con indubbia mancanza di aderenza alla realtà considerate le tante evoluzioni del fenomeno registrate nel corso degli anni – il D.P.R. 309 del 1990 Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Di fatto, tutte le situazioni di detenzione di sostanze stupefacenti non riconducibili al solo uso personale costituiscono un illecito penale (cioè un reato). La detenzione di sostanze stupefacenti a fini di consumo personale è considerato invece un illecito amministrativo, che prevede comunque sanzioni: questa, infatti, comporta la segnalazione al prefetto della Provincia del luogo di residenza del trasgressore e l’attivazione del procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall’ex art. 75 del richiamato D.P.R.

Il prefetto, al fine di ottemperare al procedimento, è assistito da funzionari assistenti sociali e da personale amministrativo dell’Ufficio NOT (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) costituito presso ogni Prefettura – UTG (Ufficio Territoriale di Governo).

Di fatto, sono i rappresentanti delle forze dell’ordine al momento del controllo a stabilire, in base alle circostanze e al quantitativo di sostanza rinvenuta, se questa è destinata alla cessione ai terzi (reato) o all’uso personale (illecito amministrativo).

Per l’attivazione del procedimento amministrativo-sanzionatorio, è necessario che il quantitativo di principio attivo rinvenuto nella sostanza sequestrata sia inferiore a quanto previsto dal decreto dal ministero della Salute. Qualora risulti essere superiore, il trasgressore viene denunciato penalmente per spaccio.

Redatto il verbale di “contestazione”, il prefetto, avvalendosi del personale del NOT e valutata la fondatezza dell’accertamento, avvia il procedimento ed entro quaranta giorni (termine “ordinatorio” e non “perentorio”) convoca il trasgressore per un colloquio al fine di valutare quali sanzioni amministrative applicare oppure per «invitarlo formalmente a non fare più uso di sostanze stupefacenti» (cosiddetta “ammonizione” che può essere applicata solo in caso di prima violazione, per fatti di lieve entità e a condizione che dal colloquio emergano elementi tali da far presumere che l’interessato possa per il futuro astenersi dall’usare sostanze stupefacenti). La presentazione al colloquio non è un obbligo ma una scelta discrezionale, tuttavia in caso di mancata presentazione trovano certamente applicazione le sanzioni previste dalla normativa.

Lo sforzo repressivo e quello sanzionatorio orientati alla deterrenza non sembra abbiano sortito gli effetti attesi. Da una ricerca del sociologo Franco Prina, condotta a proposito della Legge n. 46/96, nota come Fini-Giovanardi (dichiarata incostituzionale nel 2014), infatti, il 90% di soggetti fermati per uso di cannabis in Italia ha continuato nella sua abitudine. Tra questi in molti hanno dichiarato improbabile l’essere nuovamente segnalati, taluni si sono detti vittime di una norma ingiusta, altri ancora hanno ammesso che non avrebbero rinunciato a una pratica in grado di garantirgli comunque un piacere.

 

Il modello Portogallo

Se nell’area dei Paesi dell’UE la Svezia rimane il paese con la legislazione più severa, il Portogallo è il paese più antiproibizionista: qui è severamente proibito il traffico ma non la detenzione, senza distinzione tra cosiddette droghe leggere e droghe pesanti.

Nel 2001, infatti, il Portogallo ha depenalizzato l’acquisto, il possesso e il consumo di droghe ricreative per uso personale. Da allora ai consumatori in possesso di sostanze stupefacenti fermati dalle forze dell’ordine viene comminata una multa.

La legge prevede che gli stessi si presentino dinanzi alla Commissione per la dissuasione dalla dipendenza dalla droga (o Comitati di dissuasione), solitamente costituita da un medico specialista, uno psicologo (o assistente sociale, o sociologo) e da un avvocato, proprio a rimarcare l’attribuzione socio-sanitaria e l’intento di condurre i fermati a riflettere su salute e benessere. La valutazione può sfociare nel solo pagamento dell’ammenda (unicamente in circa il 15% dei casi) o nel perorare l’adesione a uno specifico programma di recupero da effettuarsi presso servizi di cura specialistici.

Il trattamento consigliato non implica nessun obbligo per il consumatore, sebbene a fronte di situazioni recidivanti scattano sanzioni amministrative come la sospensione della patente di guida o il divieto all’ingresso e alla frequentazione di aree conosciute per lo spaccio.

Da quanto si evince dai risultati ottenuti sono aumentate le spese per la prevenzione e la cura e sensibilmente diminuite quelle per i processi penali e la detenzione. Il numero di morti causate dalla droga è calato notevolmente, insieme al tasso generale di consumo, in particolare tra i giovani (la fascia tra i quindici e i ventiquattro anni).

Il decremento del fenomeno dell’emarginazione e della stigmatizzazione del consumatore, l’innalzamento del numero di persone che si rivolgono ai Servizi e la contrazione del numero delle detenzioni ratificano la valutazione positiva dell’esperimento Portogallo.

Nel nostro Paese, i rappresentanti delle forze dell’ordine, così come il prefetto e in parte i suoi collaboratori, nonostante il loro prezioso operare, non hanno una formazione specifica e multidisciplinare come una lettura sistemica della problematica richiede. In pochi ancora oggi sanno che i Dipartimenti Dipendenze Patologiche e i Ser.D. – Servizi per le dipendenze – sono realtà pubbliche, sociosanitarie, territoriali, gratuite e ad accesso diretto in capo alle Aziende Sanitarie Locali.

Presentarsi presso gli uffici della Prefettura, specificatamente dinanzi al prefetto, non è come sottoporsi ad un colloquio con specialisti della salute. L’allocazione dell’Ufficio territoriale del governo non può definirsi neutra.

La differenza sostanziale tra il modello portoghese e quello italiano, dunque, è nel guardare a chi fa uso di droghe come un criminale o no: perché il contrasto dovrebbe essere al narcotraffico e non al consumatore e meno che meno al dipendente patologico.

Se la società senza droghe resta e resterà ambizione ideale, governare la questione, opponendosi alla stigmatizzazione dei consumatori e attribuendo le giuste competenze all’area della salute, si può. E se si può, forse, per un sano e scientifico dibattito anche nel nostro Paese è arrivato il momento del si deve.

 

Anna Paola Lacatena, sociologa e coordinatrice del gruppo “Questioni di genere e legalità” per la Società Italiana delle Tossicodipendenze, è autrice del libro “La polvere sotto il tappeto. Il dibattito pubblico sulle droghe tra evidenze scientifiche e ipocrisie” (Carocci Editore, Roma, marzo 2021, pp.188).

 

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