Cos’è che non funziona nella lotta ai femminicidi? Intervista a Fabio Roia

I casi di uomini che uccidono ex compagne dopo che queste li avevano denunciati sono innumerevoli. Cos’è che non funziona? Le leggi? La loro applicazione?

Maria Concetta Tringali

Una quarantina di femminicidi a giugno 2022, un centinaio all’anno negli ultimi anni: è una mattanza che non si riesce a fermare. Le donne denunciano più di prima, ma continuano a morire. Per capire dove stiamo sbagliando, MicroMega ha raggiunto Fabio Roia, oggi a capo della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che di violenza domestica si occupa da molto tempo e che sul tema ha anche scritto un libro: Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche (Franco Angeli, 2017).

Qual è il vero deficit del sistema? Sono sufficienti le leggi che negli anni ci siamo dati?
Cominciamo col dire che le leggi in questo Paese ci sono già ma vanno integrate. Fra quelle in discussione ce n’è in particolare una, al momento all’esame del Senato, di iniziativa governativa, importante perché prevede la possibilità di una misura precautelare quando sia trascorsa la flagranza del reato: questo eviterebbe di mettere le donne in comunità, nelle case protette, quando c’è un’esposizione al rischio.

[Il disegno di legge in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne cui si riferisce Fabio Roia (A.S. 2530) interviene toccando il Codice penale, il Codice di procedura penale, il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e alcune leggi speciali. In particolare, l’articolo 6 introduce, per chi è gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti, lesioni o atti persecutori commessi con minaccia o violenza alla persona, il fermo del PM o, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria.  Ciò è previsto in precise circostanze, ovvero in presenza di un grave e imminente pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, e quando non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.]

La questione delle misure cautelari è pertanto centrale?
Sì, e una volta approvato questo pezzo di normativa che mancava, possiamo dire che oggi l’Italia è a un buon punto sul piano delle leggi. Ecco che per tornare alla sua domanda, il problema non è tanto l’assenza di leggi, ma riguarda più una serie di cardini, invece. Innanzitutto, c’è la questione della specializzazione che ancora non è affinata. Questo tema comprende una serie di competenze che non sono solo giuridiche, ma che vanno a pescare anche in altri settori. Una donna che subisce violenza è una testimone particolare, bisogna perciò capire quali siano le caratteristiche specifiche della vittima.

Lei mette il dito nella piaga. Parla di specializzazione e di formazione, e lo faceva già in sede di audizione presso la Commissione monocamerale d’inchiesta sul femmincidio e la violenza di genere nel 2017. Bisogna dire che ci sono uffici giudiziari più virtuosi di altri. Il femminicidio di Vanessa Zappalà avvenuto ad Acitrezza, nel catanese, una sera di agosto del 2021 ha dimostrato una cosa precisa: l’ufficio del gip non ha probabilmente letto correttamente i segnali, interpretando erroneamente una circostanza che ha pesato nella decisione di concedere una misura come il divieto di avvicinamento (senza braccialetto elettronico), al poto degli arresti domiciliari come richiesto dalla procura. Nello specifico quella circostanza era il riavvicinamento della vittima al maltrattante, un comportamento che – lungi dal mostrare che la situazione sta diventando meno pericolosa come potrebbe sembrare a chi non è esperto del fenomeno – è invece tipico della dinamica di una relazione violenta.
Può certamente accadere, e anzi molte volte accade, che dopo una denuncia possa seguire una minimizzazione dei fatti o una ritrattazione da parte della donna; c’è quello che viene definito “ciclo della violenza”, per cui se la donna viene risentita nella fase della cosiddetta “luna di miele” è possibile che, credendo alla voglia di cambiare dell’uomo violento, possa essere tentata di ritirare la denuncia, o per lo meno di minimizzare i fatti. Ecco, tutto ciò richiede una competenza specifica, altissima, che, come dicevo, non è solo giuridica ma tocca l’esperienza dei centri antiviolenza, la psicologia forense eccetera.

Quanto serve allora armonizzare l’azione e la prassi degli uffici giudiziari?
Serve assolutamente. Le spiego. L’altro tema centrale è quello della valutazione del rischio che implica che si abbiano gli strumenti per poter prevedere la capacità dell’uomo violento di reiterare il reato. Ci sono degli indicatori di orientamento ed è dunque importante che si raggiunga un adeguato livello di conoscenza e formazione in tutti gli operatori della rete di protezione. La Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica all’art. 118 poneil tema della preparazione in capo agli operatori di rete che su tutto il territorio nazionale scendono in campo a protezione della donna. Mi riferisco agli assistenti sociali, agli operatori dei centri antiviolenza e a quelli dei consultori, alle forze di polizia giudiziaria, ai pm e ai giudici, sia penali che civili. Da un’analisi condotta dalla Commissione d’inchiesta è emerso come vi sia una scarsa preparazione proprio di tutti questi attori. Perciò torniamo alle competenze: dobbiamo aumentarne il livello, perché l’accoglienza di una donna vittima di violenza ne richiede di puntuali, innanzitutto per capire quale sia la reale situazione di pericolo. Ancora un dato: l’ultima indagine Istat, risalente al 2014, ci dice che 7 donne su 10 fra quelle che subiscono violenza all’interno di relazioni domestiche non sanno di essere vittime di un reato; il che significa che sono portate a una sottovalutazione del rischio. Ecco che servono persone, vicine alla donna, in grado di aiutarla a comprendere: questo è un primo step.

E il secondo?
Il secondo riguarda sempre la preparazione, ma questa volta nel momento esatto in cui la vicenda entra in area penale: un recente studio del dicembre 2021 registra come nel 90% delle Procure d’Italia si abbia almeno un pubblico ministero specializzato; un dato che crolla invece nel settore dei giudicanti, dove il livello scende al 24%. La necessità è dunque accrescere le competenze innanzitutto dei giudici, poi dei pubblici ministeri, e infine anche degli avvocati, che sono un soggetto processuale fondamentale. Sempre partendo dal presupposto che queste tematiche vanno ben al di là della semplice cognizione di diritto, finendo per intersecare competenze che appartengono alla psicologia, alla medicina legale e persino all’antropologia. È necessario quindi andare a formarsi anche in altri settori. 

Questo eviterebbe anche il fenomeno della vittimizzazione secondaria, ossia quei meccanismi di colpevolizzazione della donna?
Certamente sì. Tutte le norme dicono che il processo deve essere fatto tenendo fermo il diritto di difesa dell’imputato ma anche e al contempo tutelando la vittima. Le due affermazioni non sono confliggenti, nel senso che si può e si deve fare un giusto processo assicurando allo stesso tempo una tutela effettiva alla vittima. Tutte le normative sovranazionali e nazionali vanno in questa direzione.

Parliamo dei bambini. Come è possibile che un genitore violento possa accampare legittime pretese quanto al diritto di visita? La violenza assistita non ha dunque alcun peso nelle decisioni sull’affidamento? La percezione è che nei nostri tribunali il superiore interesse del minore venga sacrificato sull’altare della bigenitorialità.
Condivido quest’osservazione. È vero che il sistema giudiziario – e qui parliamo del settore civile – fa fatica a riconoscere la violenza agita nei confronti dei bambini, ma sono fiducioso perché qualcosa si sta muovendo. Con la legge definita Codice rosso, ad esempio, è stato introdotto il principio di circolarità degli atti in base al quale noi oggi abbiamo un preciso dovere di trasferire prontamente gli atti del processo penale in quello civile.

Possiamo anche sostenere che il ruolo del giudice nelle decisioni che riguardano l’affidamento dei figli si sia troppo appiattito su quello dei consulenti d’ufficio?
Il consulente tecnico è un ausiliario, mentre il giudice deve fare il giudice, e ha il diritto-dovere di decidere. È il giudice che deve avere capacità, formazione e una conoscenza tale da potere in qualche modo controllare e verificare quello che dice il consulente tecnico. Ancora oggi, purtroppo, in qualche caso viene sostanzialmente delegata la decisione. Il giudice deve riappropriarsi del suo ruolo.

Abbiamo assistito a episodi in cui la recrudescenza porta a un’escalation di violenza e ciò di solito accade dopo la decisione della donna di affrancarsi del tutto dall’uomo violento (nell’atto di sporgere querela oppure di chiedere la separazione o l’affidamento dei figli). Cosa serve per evitare queste conseguenze?
Il sistema deve sostanzialmente funzionare al contrario: quando una donna denuncia ed è esposta a rischio, non è lei a dover scappare, non deve essere lei ad andare in una casa rifugio, bisogna adottare uno strumento di limitazione della libertà personale dell’uomo violento. Ce ne sono tanti, ma non sono utilizzati adeguatamente, ciò permette che la donna subisca così una doppia violenza: quella primaria agita dall’uomo e quella secondaria. Diciamolo pure, andare in una casa rifugio, per quanto comoda e attrezzata, è comunque uno sradicamento dalla propria quotidianità sia per la vittima sia per i minori.

Ma come facciamo a convincere le donne a denunciare, a restituite loro la sensazione che lo Stato non le abbia abbandonate? C’è bisogno di sezioni specializzate o di pool che nei nostri palazzi di giustizia si occupino solo di violenza di genere? E come vede la riforma Cartabia, che tipo di ricaduta dobbiamo aspettarci?
Serve armonizzare il lavoro dei dispersi soggetti coinvolti. E sulla riforma Cartabia dico che mi fa ben sperare e che sono fiducioso, per due ordini di motivi: intanto perché istituisce il Tribunale della famiglia e della persona e poi perché finalmente introduce dei paletti fondamentali. Il primo è che in presenza di un’allegazione di violenza il giudice civile ha l’obbligo di istruire quel tipo di allegazione, quindi deve fare una sorta di accertamento incidentale per verificare se quello che sostiene la parte è fondato o meno. E infine ribadisce l’obbligo di ascoltare il minore.

La legge lo prevede ormai da tempo, sentire i bambini è importante?
Io credo che l’ascolto del minore, se condotto da giudici esperti e qualificati, che sappiano come si fa, sia un passaggio fondamentale dell’intero procedimento.

È mai possibile che tra il deposito del ricorso di separazione e l’udienza presidenziale (che è la prima volta in cui la coppia incontra il giudice) si debbano attendere tempi lunghissimi? Non sarebbe auspicabile un protocollo per dare una corsia privilegiata a quei casi in cui vi è violenza?
Devo dire che il Csm, anche su questo punto, ha prodotto numerose risoluzioni di diritto, rivolte ai dirigenti degli uffici perché si dia priorità – in sede sia civile sia penale – alla trattazione delle questioni in cui vi sia violenza domestica. Ora, qui c’è un serio problema però di risorse. Una parola a favore della magistratura voglio spenderla: abbiamo una scopertura d’organico che sta per raggiungere il 16-17%, che è un numero molto, molto alto. I magistrati stanno andando in pensione e si fa fatica a reclutarne dei nuovi. Ma noi abbiamo assoluto bisogno di più giudici per assicurare quel principio di effettività della trattazione della situazione cui ha fatto riferimento poco sopra. È chiaro che in una separazione, quando c’è un’allegazione di violenza, siamo dinanzi a una situazione di rischio che impone una trattazione prioritaria.

E, per concludere, tiriamo le somme chiedendole a che punto siamo con l’attuazione della Convenzione di Istanbul.
Sul livello di attuazione il Grevio [organismo indipendente del Consiglio d’Europa preposto al monitoraggio e alla valutazione dell’applicazione della Convenzione di Istanbul nei Paesi che l’hanno ratificata] in linea di massima ci ha promosso. Fa eccezione però il grande tema dell’affido condiviso in presenza di violenza domestica. Qui il gruppo di esperte ha riscontrato una sistematica disapplicazione dell’art. 31 della Convenzione che prescrive come in presenza di situazioni di violenza domestica il giudice debba tenerne conto per la decisione sull’affido dei bambini. Mi pare chiaro che un padre che ha agito violenza nei confronti della mamma, ancor più se in presenza del minore, non è un buon padre. E bisognerebbe allora, in questa fase, intanto sospendere i rapporti tra il bambino e quel genitore, ricordando sempre che la legge sull’affido condiviso ha come finalità la protezione del minore e non invece l’interesse dell’adulto. Quel padre potrà tornare a essere un buon padre quando avrà preso coscienza innanzitutto della violenza – il che, devo dire sulla base della mia esperienza, è molto difficile che accada – ma soprattutto se si dimostrerà in grado di fare un serio percorso di recupero.



Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.

Altri articoli di Maria Concetta Tringali

Diritto allo studio, disuguaglianza Nord-Sud, solidarietà al popolo palestinese: ecco cosa spinge gli studenti a occupare il liceo Spedalieri.

Il Consiglio d'Europa si è spaccato sull'introduzione di misure contro la violenza sulle donne, in particolare sul tema del consenso.

Il nuovo spettacolo di Leo Gullotta e Fabio Grossi è un manifesto. Sulla coppia ma anche sulla famiglia non tradizionale.

Altri articoli di Società

L’impatto sociale dell’Intelligenza artificiale non è paragonabile a quello avuto da altre grandi innovazioni tecnologiche.

"I ragazzi della Clarée", ultimo libro di Raphaël Krafft, ci racconta una rotta migratoria ancora poco indagata, almeno nei suoi aspetti più umani.

Il diritto all’oblio è sacrosanto, ma l’abuso che gli indagati per mafia ne è pericoloso.