Giustizia, pena e i mafiosi non pentiti

Il principio dello scopo rieducativo della pena è sacrosanto. Ma può valere per chi, come i mafiosi non pentiti, non ha dato prova di volersi reinserire in società?

Gian Carlo Caselli

Il Parlamento ha ancora un paio di mesi per approvare una legge che recepisca le linee indicate dalla Consulta in tema di ergastolo ostativo con un’ordinanza del 15.4.2021. Non è impresa facile: perché da un lato la Consulta ha stabilito che la collaborazione di giustizia (alias pentimento) non può essere “conditio sine qua non” per la concessione di benefici al mafioso ergastolano; ma nello stesso tempo ha riconosciuto che la collaborazione è un valore da preservare; il tutto entro un quadro di riconoscimento della “specificità” della mafia rispetto alle altre condotte criminali associative.  In attesa delle scelte (non facili, ripeto) del parlamento, c’è ancora spazio per una riflessione sui principi che devono orientare tali scelte.

Nel post precedente abbiamo visto che secondo l’ordinanza citata l’ergastolo ostativo per i mafiosi non pentiti è incostituzionale per violazione di tre norme: gli artt. 3 e 27 Costituzione e l’art. 3 della Cedu (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). Nello stesso post abbiamo trattato le questioni che si possono porre con riferimento all’art. 3 Costituzione. Occupiamoci ora dell’art. 3 Cedu, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Al riguardo si potrebbe osservare che l’angoscia del “fine pena mai” va rapportata alla realtà della condizione carceraria dei mafiosi, che è ben lontana dalla tortura, come dal trattamento inumano e degradante. Uno spaccato della situazione si trova nel volume “Lo stato illegale – Mafia e politica da Portella della Ginestra ad oggi” (G.C. Caselli e G. Lo Forte, ed. Laterza, 2020), dove risulta fra l’altro che ai mafiosi carcerati “spetta” un “mensile” per le spese correnti; e che un boss può arrivare a spendere somme imponenti al mese per avvocato, vestiti, ‘libretta’ e colloqui”. Ancorché al 41 bis, proprio una vita grama non è. Certo si tratta di uno spaccato che non fotografa la condizione carceraria dei mafiosi in tutta la sua complessità, ma è quanto basta per dubitare fortemente che si possano utilizzare le categorie della tortura o dei trattamenti vietati dalla Cedu.

Resta da esaminare l’art.27 Costituzione (le pene devono tendere alla rieducazione del condannato). Senza dubbio è il profilo più delicato dell’intera questione, per cui è bene premettere fin d’ora alcune considerazioni di base.

Prima c’era la legge del taglione, restituire al male ricevuto altrettanto male. Ora l’art. 27 Costituzione ci chiede, con il principio della rieducazione, di andare oltre il male.

Attenzione: questo non significa affatto sminuire il male. Il male resta male, quindi nessun buonismo, perdonismo, giustificazionismo. Sarebbe vanificare la giustizia.

Il senso di una giustizia giusta, attenta anche alle esigenze della persona coinvolta in problemi di giustizia, è di evitare che ci si accanisca sul colpevole fino a schiacciarlo e impedirgli di cambiare. Se la pena scivola nelle spirali tortuose della persecuzione vendicativa finisce per essere inefficace, sia per chi subisce il castigo sia per chi da quel torto o sbaglio è stato ferito.

Il colpevole deve essere punito secondo le leggi, ma se non capisce (anche con le modalità di esecuzione della sanzione) il perché del suo errore, la punizione finisce per servire a poco. Perché incattivisce chi la subisce, confermandolo in una scuola di violenza che inevitabilmente genera altra violenza, nuovi errori e nuova insicurezza per la società civile.

Sono princìpi sacrosanti di civiltà (non solo giuridica), basilari in un regime democratico. Ma che possono funzionare solo per i condannati che danno prove concrete, riconoscibili e sicure di volersi reinserire o almeno fanno sperare che prima o poi ci proveranno davvero. Non è questo – secondo la mia opinione – il caso dei mafiosi “irriducibili” che non si sono pentiti: quelli cioè che hanno rifiutato e rifiutano ogni forma di ravvedimento operoso attraverso la collaborazione con la giustizia ( o pentimento) nel contrasto alla criminalità mafiosa. Le motivazioni specifiche di tale opinione saranno trattate nel prossimo post.



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