Il codice rosso rafforzato non basterà a fermare la violenza sulla donne

Seppur pomposamente indicata come codice rosso rafforzato, chi lavora ogni giorno al fianco delle vittime sa bene che non basterà nemmeno questa novella, in vigore dal 30 settembre, a risolvere il problema strutturale, endemico eppure urgentissimo, della violenza contro le donne. Il Parlamento non smette da anni di legiferare, però senza grandi risultati. L'impianto normativo c'è e non è dei peggiori, manca ben altro: manca la formazione e la cultura della parità; mancano soprattutto investimenti e risorse, denari per ingaggiare più uomini e più donne in questa battaglia, se vogliamo usare la solita metafora bellica.

Maria Concetta Tringali

Seppur pomposamente indicata come codice rosso rafforzato, chi lavora ogni giorno al fianco delle vittime sa bene che non basterà nemmeno questa novella, in vigore dal 30 settembre, a risolvere il problema strutturale, endemico eppure urgentissimo, della violenza contro le donne. Il più delle volte, l’esperienza ci dimostra che non esiste nessun allarme rosso in grado di assicurare protezione alle vittime. Quando una donna denuncia maltrattamenti, atti persecutori, non ci sono lampeggianti, né corsie ad alta velocità; lentezza e sottovalutazione sono invece piuttosto frequenti.
Continua infatti ad accadere che questo Paese conti oltre cento femminicidi all’anno: siamo intorno al numero ottanta in nove mesi.  La politica non riesce a darsi una direzione precisa. E il Parlamento non smette di legiferare, bisogna ammetterlo, però, senza grandi risultati. L’impianto normativo c’è e non è dei peggiori, manca ben altro: manca la formazione e la cultura della parità; mancano soprattutto investimenti e risorse, denari per ingaggiare più uomini e più donne in questa battaglia, se vogliamo usare la solita metafora bellica.

La legge n. 122 dell’8 settembre consta di un unico articolo e di fatto interviene là dove già la norma del 2019 (il primo codice rosso) aveva disposto.
In pratica la novella consente al procuratore della Repubblica di revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento al PM assegnatario, laddove non ascolti la vittima nei tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato. Dopo la revoca, è prescritto che il procuratore provveda “senza   ritardo” (e qui senza un termine preciso) ad assumere le informazioni dalla persona offesa. L’articolo uno si chiude con un rafforzamento dell’attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d’appello che acquisisce dati e notizie dalle procure del distretto, cui consegue l’obbligo di redigere una relazione annuale da trasmettere al procuratore generale presso la corte di cassazione.

Alcune riflessioni sono d’obbligo.
Quella del procuratore di revocare l’assegnatario che non senta la querelante entro tre giorni è una mera facoltà; rimane quanto meno lecito domandarsi come vada circoscritto, pertanto, l’ambito d’esercizio di un siffatto potere che avrà carattere straordinario e anche residuale.
Il potere di vigilanza, poi, nemmeno quello è una novità dell’ultima ora. Basta guardare al decreto legislativo del 2006 (n. 106) per sapere che il procuratore generale presso la corte d’appello è chiamato a verificare intanto la correttezza (e l’uniformità) dell’esercizio dell’azione penale, che siano osservate le disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato e tutte le norme sul giusto processo.

Certo, può dirsi pacifico che la novella miri a rafforzare la volontà del Parlamento di dare priorità ai delitti di codice rosso; tuttavia è quanto meno infantile pensare che l’impianto possa funzionare senza alcun investimento in termini di risorse.
Se poi torniamo ai reati, le previsioni non possono essere rassicuranti. I dati di marzo, raccolti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale e riferiti al quadriennio 2019-2022, ci dicono di un trend in incremento per gli atti persecutori e i maltrattamenti contro familiari e conviventi fino al 2022, poi danno conto di una lieve flessione. Le violenze sessuali, a fronte di un decremento nel 2020, crescono invece (e anche sensibilmente) nel biennio successivo. Chi sono le vittime? Per lo più sono le donne: nel 75% dei casi di stalking, nell’oltre 81% dei casi di maltrattamenti, e tra il 91 e il 93% dei casi di stupro. Dove accade di più? Campania, Sicilia e Puglia conquistano il podio, il resto delle regioni non resta però troppo indietro.

Ma allora, se questo è lo scenario, se le risorse per contrastare il fenomeno restano insufficienti, quanto può ritenersi utile una norma che vada a incidere solo su un termine procedurale? Difficile essere ottimisti. E non è tutto. C’è infatti un’altra questione e riguarda proprio il termine dei tre giorni entro cui procedere all’ascolto della vittima. Sul punto i centri antiviolenza avevano già manifestato serie perplessità sin dall’emanazione della norma nel 2019; lo stesso aveva fatto Valeria Valente già presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio al Senato. Un dato è chiaro per le operatrici: non sempre le donne sono pronte a raccontare i fatti nell’immediatezza. Pare che il legislatore abbia scordato che esiste una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che sin dal 2012, in tema di tutela delle vittime vulnerabili, prescrive proprio l’opposto: “È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni — da parte dell’autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale — svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l’interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l’uso nei procedimenti giudiziari (…) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale”.

Uguali criticità aveva sollevato il presidente Fabio Roia, facente funzione e dunque reggente del Tribunale di Milano che di violenza si occupa da anni, denunciando senza ambiguità la gravissima carenza di risorse.
A leggere la nota della Procura presso il Tribunale di Tivoli, poi, tutti gli altri limiti della novella appaiono piuttosto chiari e li si mette nero su bianco, quando si punta il dito sulla “reiterata scelta del legislatore di intervenire solo sulla fase delle indagini preliminari, senza adeguare le risorse della polizia giudiziaria e dei magistrati, omettendo di accelerare le fasi innanzi al giudice (udienza preliminare e dibattimento), atteso che il tempo del processo incide sulle ritrattazioni e sui ridimensionamenti e, dunque, sul merito della decisione”; quando chiarisce ciò che manca, riferendosi in primis alla formazione obbligatoria degli operatori: “non è sufficiente un ascolto tempestivo della persona offesa se, ad esempio, non si è in grado di cogliere ogni aspetto del fatto o di riconoscere gli inconsapevoli pregiudizi che inquinano la raccolta delle informazioni ovvero si è privi delle competenze per riconoscere la fondamentale differenza tra violenza (che integra il reato) e conflitto (penalmente irrilevante) su cui la Corte di cassazione offre univoche indicazioni”.

Dagli uffici giudiziari della Toscana critico è anche Giacomo Pestelli che inquadra anzitutto una difficoltà di ordine pratico: non esistendo un sistema di monitoraggio, non è chiaro come possa essere istituito e regolato il flusso informativo tra i singoli sostituti e il procuratore della Repubblica. Va diritto al punto il sostituto presso la procura di Firenze, sa cosa servirebbe: “La realtà è che per assicurare una maggior tutela alle vittime di tali reati occorrerebbe piuttosto investire massicciamente sulle risorse umane, sia degli uffici giudiziari che delle singole forze di p.g., per potenziarne gli organici e le strutture deputate alla trattazione dei ‘codici rossi’. L’unico rimedio alle inevitabili inefficienze del sistema è infatti l’incremento della sua potenzialità di tutela, non lo spostamento di competenze e responsabilità affinché vi sia chi provveda in luogo di altri”.
Accuse anche più pesanti arrivano da Graziella Viscomi, della procura di Catanzaro, che vede rischi di tenuta costituzionale: “La sensazione è che si utilizzi la tematica del “codice rosso”, di grande presa per la opinione pubblica, come l’ennesimo slogan per delegittimare la magistratura, assumendo anche il rischio, non si sa quanto meditato, di incidere sul delicato tema della organizzazione delle procure e della indipendenza interna dei singoli sostituti”.
Per quanto sia difficile non concordare con i giuristi e con i tecnici sulle censure che questo provvedimento sta attirando, sarà certamente il tempo a dirci se anche questa novella andrà archiviata come l’ennesimo, enfatico, atto di dubbia utilità.



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