Il governo non può limitare la Corte dei conti

L'esecutivo ha presentato un emendamento volto a sottrarre le spese del Pnrr al controllo della Corte dei Conti. Peccato che la Corte dei conti sia un organo costituzionale il cui potere non può essere limitato dal governo.

Michele Marchesiello

L’aspro conflitto (tale, anche se mascherato dalla buona educazione dei magistrati) tra Governo e Corte dei conti non deve essere sottovalutato né trattato al pari dei pur numerosi altri conflitti istituzionali che si susseguono da quando Giorgia Meloni è Presidente del Consiglio.
L’esperienza insegna che mettere la mordacchia ai magistrati è un passo decisivo nella transizione da un regime democratico a uno che non lo è più pur simulando di esserlo. Polonia e Ungheria insegnano, anche se si può, con gli esempi, risalire nel tempo.
Il conflitto in atto merita, dunque, di venire esaminato con particolare attenzione, come segnale di un abbandono progressivo dei canoni dello Stato di diritto come inteso nel mondo occidentale.
Esso rivela, e si avvale tipicamente, di una falsa rappresentazione dell’avversario “istituzionale” sotto attacco, oltre che di alcuni ben coltivati luoghi comuni, grazie anche ai cosiddetti “pareri” offerti alla stampa da giuristi a dir poco compiacenti.

La falsa rappresentazione. La Corte dei conti viene erroneamente considerata e indicata come una delle numerose “autorità indipendenti” istituite anche nel nostro Paese come enti di natura amministrativa posti a tutela di determinati settori sensibili. Queste autorità non sono organi di carattere giurisdizionale, ma amministrativo, anche se dotati di una particolare autonomia e di sostanziale indipendenza. La Corte dei conti è invece un organo di rilevanza costituzionale (artt.100 e 103 Cost.), dotato di funzioni d controllo e giurisdizionali e di una specifica Procura. In conseguenza, la Corte è contraddistinta – al pari delle altre magistrature – da autonomia e indipendenza assolute.

I rapporti tra Esecutivo e Corte dei conti non possono dunque che svolgersi al livello costituzionale e non sono suscettibili di intese da raggiungersi attraverso l’istituzione di appositi “tavoli”.
La violazione di questo principio intacca direttamente la separazione dei poteri su cui si fonda lo Stato di dritto, quale noi siamo e vorremmo continuare ad essere.
La funzione di controllo da parte della Corte è descritta al secondo comma dell’articolo 100 Cost.:
“La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alla Camere sul risultato del riscontro eseguito”.

Non pare dunque consentito incidere con legge ordinaria o per decreto sui poteri di un organo costituzionale (ad esempio: escludendo dall’intervento della magistratura i reati commessi da pubblici ufficiali), se non passando attraverso una modifica della stessa Costituzione.
Punto secondo: la polemica sulla funzione di controllo esercitata dalla Corte dei conti pare fondata su una distinzione che, oltre a non essere nell’articolo 100 Cost., è in aperto contrasto con la funzione stessa. Appare infatti illogico e arbitrario distinguere tra un controllo “formale” che si collocherebbe, per così dire, ai due estremi dall’azione amministrativa e contabile dello Stato o dei suoi enti (il momento iniziale e quello finale), escludendone quello che si chiama “controllo contestuale”, da esercitarsi lungo l’intero arco del processo amministrativo. Un esempio paradossale: nel caso di un reato non “istantaneo”, sarebbe evidentemente assurdo escludere l’intervento del PM, per attendere che il reato si sia perfezionato.

Un altro esempio: il crollo del ponte Morandi. Si è indagato e si indaga sulla società Autostrade e sui suoi dirigenti che avrebbero destinato le risorse della società non alla manutenzione del manufatto, ma all’incremento degli utili per gli azionisti. Il controllo da parte della P.A. non sarebbe stato necessario nella forma “contestuale”, invece di limitarsi a prendere atto, a ritroso, delle conseguenze e delle cause immediate del crollo?
Allo stesso modo la Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo ma anche di quella propriamente giurisdizionale, non può restare inattiva in presenza di evidenti deviazioni in itinere dai buoni criteri che regolano la gestione finanziaria dello Stato o degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Dei due pregiudizi, o bias, di cui si avvalgono i sostenitori del diritto del Governo ad escludere il controllo contestuale da parte della Corte. Il primo pregiudizio si avvale dell’oggettivamente declinante buona reputazione della magistratura in genere, nel nostro Paese e in questo momento storico. Il fatto che si siano manifestate disfunzioni e deviazioni anche gravi all’interno dei vari corpi giudiziari, rende necessari interventi anche drastici ma non consente di intaccare il valore costituzionale della loro autonomia e indipendenza, che li fa soggetti solo alla legge. Gridare al ‘governo dei giudici’, o ad un complotto per sovvertire in senso giustizialista l’equilibrio tra i poteri dello Stato, è non solo inverosimile ma soprattutto pericoloso per la nostra democrazia.

Il secondo pregiudizio ha origini risalenti e riguarda – in senso negativo – la tendenza degli apparati burocratici (cui viene disinvoltamente iscritta, come si è visto, la Corte dei conti) a rallentare se non impedire il corso dell’azione di Governo, la sua efficienza e l’attuazione delle sue politiche in tempi rapidi. Anche in questo caso, una rappresentazione popolare e negativa della burocrazia statale, resa un “luogo comune”, viene utilizzata in favore di un’azione governativa più libera da vincoli – i cosiddetti, fastidiosi “lacci e lacciuoli” – di carattere amministrativo e giurisdizionale.
Vincoli, peraltro, la cui necessità è giustificata – più che da un bias – dal dilagante irrompere nell’azione politico-amministrativa dello Stato di interessi o viluppi di interessi economici, politici, personali, che rischiano ogni giorno di sminuire la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Foto Wikipedia | Carlo Dani

 



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