La percezione del consenso nella violenza di genere, tra sentenze e narrazione mediatica

Cos’è il consenso? Come viene applicato questo concetto dalla giurisprudenza nei casi di violenza? Un articolo-saggio ne indaga la malleabilità attraverso i recenti casi di aggressioni sessuali saliti alla ribalta della cronaca.

Maria Paola Pizzonia, Giulia Berillo, Giorgia Bonamoneta

Il consenso è l’accordo, l’adesione, la concordia tra le parti di una maggioranza della società. In senso neutro ci si può approcciare al consenso come a un’immagine costruita di ciò che una parte ritiene corretto, mentre un’altra (spesso una minoranza o una maggioranza depotenziata) mostra la volontà di scardinare. Nel corso della storia il termine “consenso” ha accumulato una serie di significati, intendendo tanto la comunanza di condizioni morali, quanto l’idea di atteggiamenti scontati che non possono, devono o dovrebbero essere messi in discussione.
Il consenso può evolvere in maniera artificiale operando negli adulti (propaganda) o sui nuovi membri della società (educazione); ma il consenso si può anche sviluppare in maniera spontanea, come evoluzione di una morale omogenea. In nessun caso il termine “consenso” è un elemento vuoto, puro o da intendersi in maniera positiva o negativa a priori.
Il consenso è stato indagato anche dalla filosofia contemporanea del linguaggio femminista, che si è interrogata sull’utilizzo del linguaggio sessista, opprimente e discriminante nella società. Ne è emerso che il linguaggio non solo è strumento di oppressione, ma è anche il luogo nel quale questa ha origine. Partendo da questa nozione il fallimento del rifiuto appare come una possibile cattiva interpretazione del “no” o addirittura di un urlato “smettetela!”, come nel caso dei due ragazzi assolti a Firenze per tentato stupro. Sentenze del genere — delle quali si nota un aumento inquietante negli ultimi mesi — hanno la potenzialità di modificare la percezione del consenso. Il monolite del “consenso”, creduto stabile nei suoi principi, rischia così di venire eroso una sentenza alla volta.

Cos’è il consenso?
Per “consenso” si intende l’accordo o l’approvazione volontaria e informata tra individui riguardo a un’idea, un’azione, una decisione o a una situazione specifica. È implicito quindi che tutte le parti coinvolte abbiano dato il loro assenso liberamente, senza coercizione o pressioni e con una chiara comprensione di ciò a cui stanno acconsentendo. Nonostante questa definizione possa sembrare chiara e inequivocabile, i fatti di cronaca più recenti rivelano come questo concetto sia permeato di ambiguità e come la percezione di ciò che può essere considerato consenso sia distorta e influenzata da fattori che vanno oltre la volontà individuale.
Judith Butler nell’opera Bodies That Matter ha messo in discussione l’idea che il consenso sia sempre un’indicazione diretta di autentico desiderio, sottolineando come norme culturali, aspettative sociali e strutture di potere possano complicare la comprensione del consenso. In particolare, Butler analizza il concetto di “coazione alla ripetizione” nel contesto delle relazioni sessuali. Rileva così come le norme di genere, la sessualità e i ruoli sociali possano costringere le persone a ripetere comportamenti specifici, anche se non rispecchiano i loro veri desideri. Questo può influenzare la percezione del consenso, poiché le persone possono sentirsi obbligate a comportarsi in modi che non riflettono le loro preferenze o i loro desideri.
Il consenso, se non viene inteso come “cultura/società del consenso”, ma come atto di richiesta, resta un termine ambiguo. Non basta infatti rispondere in maniera affermativa o negativa a una richiesta di tipo sessuale per dire che il consenso è stato determinato, soprattutto se non si ha una omogenea percezione del consenso. In Italia, per esempio, il reato di stupro non è definito come “rapporto sessuale senza consenso”, ma è determinato da elementi quali: con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali (articolo 609-bis).
La formazione del consenso è influenzata dunque dal contesto culturale e sociale di riferimento. L’asimmetria di potere tra uomini e donne, la pressione a conformarsi alle norme di genere, l’oggettificazione del corpo e l’assenza di educazione sessuale (compito a cui spesso la pornografia subentra, essa stessa derivante da una cultura oggettificante del corpo) sono tutti fattori che ci allontanano dalla definizione corretta di consenso.

Il caso di Firenze: l’errata percezione del consenso
Un recente fatto di cronaca è riuscito a scavare un ulteriore solco nel concetto di consenso comunemente inteso. Si tratta del caso dei due ragazzi assolti a Firenze perché hanno avuto un’errata percezione del consenso della ragazza che li ha denunciati.
Nel caso specifico, le motivazioni riportate nella sentenza recitano: “I due imputati, che all’epoca dei fatti avevano 19 anni, non sono punibili per errore sul fatto che costituisce il reato”. Nella fattispecie hanno sbagliato a considerare valido il consenso della presunta vittima in una situazione in cui lei, in uno stato di stordimento alcolico, non era nelle condizioni di manifestarlo. Dunque, si tratta di una percezione errata che, a detta del giudice, “se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di violenza sessuale, impedisce di ritenerla penalmente rilevante”.
Tale ambivalenza nella interpretazione del consenso da parte della autorità competenti finisce per acuire il senso di insicurezza delle donne. Non serve che tutti gli uomini siano degli abusatori per aver paura di uscire di casa. Non sono tutti gli uomini, ma sono sempre uomini: perché non sono tutti gli uomini ad abusare, ma sono tutte le donne a vivere nella paura.

Il caso di Palermo: “cento cani sopra una gatta”
Una ragazza è stata stuprata da sette ragazzi che, nella visione degli abusatori, sono diventati cento: “cento cani sopra una gatta”, si autodefiniscono. A distanza di pochi giorni dalla notizia di Firenze, dell’ennesimo femminicidio a Piano di Sorrento, agosto è stato segnato anche da questo caso di violenza di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio, quando una diciannovenne è stata violentata da sette giovanissimi ragazzi. Impressiona non solo la brutalità dell’atto — dai video ripresi dai cellulari degli stessi coinvolti emerge tutta la ferocia dell’atto ai danni della ragazza — ma anche la sua rappresentazione nelle parole degli abusatori. Molti dettagli rendono particolarmente allarmante questa storia: non solo i messaggi che si sono scambiati gli indagati nella loro chat di gruppo dopo la violenza, ma anche le parole della giovane, che ha riferito agli inquirenti di aver più volte ripetuto “non ce la faccio più”. Il modo in cui i ragazzi descrivono l’atto — “mi sono schifiato, ma… la carne è carne” dice uno di loro — esprime il grado preoccupante di dissonanza cognitiva con cui si sono approcciati all’evento. Inquieta notare come prima, dopo e durante il gesto i ragazzi non sembrino pienamente consapevoli della portata del loro atto, non dell’atto in sé, che invece inquadrano in tutta coscienza già nel suo svolgersi, ma delle conseguenze che provocherà sulla vittima e che potrebbe provocare su di loro: “falla ubriacare, che poi ci pensiamo noi” dicono al barista. Vale la pena ricordare che il linguaggio è lo strumento attraverso il quale rappresentiamo come osserviamo il mondo. Ma la problematica non riguarda solo i ragazzi: uno dei genitori ha dichiarato che la vittima “non era esattamente una santa”, come a voler indicare che il suo essere “una poco di buono” potesse ricollegarsi all’avere subito l’abuso. Durante l’atto uno dei coinvolti ha anche detto “questo secondo me è stupro” ma subito dopo gli è stato intimato dagli altri di continuare. Il gip che ha convalidato l’arresto ha descritto i sette come persone di “elevatissima pericolosità sociale, di totale assenza di freni inibitori e di violenza estrema e gratuita ai danni di una vittima inerme, trattata come un oggetto, senza alcuna pietà” e “una chiara volontà punitiva verso la ragazza, col fine di colpevolizzarla per la denuncia sporta”.
Nel caso in questione si nota una dinamica di empowerment distorsivo: il gruppo accentua un meccanismo di distacco dall’umanità della vittima a favore di un senso di onnipotenza di chi è riuscito in qualche modo a catturarla, a “prendersela”, come un oggetto. De-umanizzando il soggetto, che diventa appunto un oggetto, si nota nel gruppo un certo distorto piacere nell’annichilimento e nella umiliazione della vittima, che verrà infatti poi lasciata inerme a terra. L’esaltazione nel gruppo di empowerment distorsivo e di dissonanza cognitiva hanno reso possibile tale orrore, con la complicità della cultura dello stupro, prodotto del patriarcato.
Non a caso secondo il magistrato i due imputati sarebbero stati “condizionati da un’inammissibile concezione pornografica delle loro relazioni con il genere femminile, forse derivante di un deficit educativo e comunque frutto di una concezione assai distorta del sesso”.

Alcool e consenso: aggravante o esimente?
Nel caso di Firenze, così come in quello di Palermo, salta subito all’occhio il non trascurabile dettaglio che la ragazza (come anche gli accusati, ma questo non viene sottolineato dalla stampa) fosse ubriaca e quindi “non in grado di manifestare la sua volontà”: da qui la sopracitata “errata percezione del consenso” da parte dei responsabili dell’abuso. Ecco allora che l’alcool diviene collante di una serie di sciatte e malevole interpretazioni del concetto di consenso. In che modo il grado alcolico (anzitutto dei due ragazzi) potrebbe permettere in sede di giudizio una, anche ammessa in extremis come possibile, “errata percezione“, affinché questa rappresenti un’esimente piuttosto che un’aggravante delle loro azioni? Usare in questo modo il discriminante dell’alcool significherebbe assumere che la capacità di intendere e di volere sia deviata e offuscata dall’alcool fino al punto da doverlo considerate un’attenuante dell’illecito. Sarebbe molto ironico provare a trasporre questo assunto in altri ambiti, come per esempio quello della sicurezza stradale, al posto della sicurezza dei corpi delle donne. Si potrebbe, per esempio, attenuare un reato stradale compiuto in stato di ebbrezza qualora il soggetto si trovasse “temporaneamente non in grado di intendere e di volere”; si potrebbe cancellare l’omicidio stradale allora, nel caso in cui il reo fosse sotto effetto di sostanze psicostimolanti…
Non sono stimoli al ragionamento di poco conto se la percezione di un reato influenza il giudizio stesso delle persone. Da tempo infatti la società civile cerca di sottolineare come indossare una minigonna o una scollatura non sia una provocazione né una giustificazione per commettere una violenza, tanto quanto esporre un diamante in una gioielleria non è una provocazione per un ladro di professione.
Nel caso di Firenze i giudici, pur ammettendo che il fatto di violenza sia avvenuto, non lo hanno ritenuto penalmente perseguibile. Questo perché la violenza è stata commessa “a titolo di colpa”, ovvero i due ragazzi non potevano essere condannati perché l’atto non aveva palesi intenzioni di ledere (alias, manca il dolo). Una simile conclusione risulta potenzialmente pericolosa: pur non vivendo in un sistema di common law in cui le sentenze hanno una valenza come precedenti (ossia il principio dello stare decisis che vige invece in paesi come USA e UK), è comunque possibile (e nei fatti attualmente in atto) che il mondo della magistratura tragga a esempio i vecchi casi, creando una tendenza che potrebbe essere difficile a morire.
Tale decisione, inoltre, risulta determinata dalla ambiguità del già citato art. 609 bis del Codice Penale, ossia quello che regola i casi di violenza sessuale. Questa norma, infatti, può essere fin troppo interpretabile da parte dei giudici, che si muovono in ordine sparso nelle sentenze sui casi di violenza per la mancanza di una reale e precisa definizione della parola consenso; parola che spesso dunque finisce per prestarsi a interpretazioni sessiste e misogine basate sul tasso alcolemico delle donne, sul loro modo di vestire, sulle porte aperte dei bagni e sulle conoscenze e/o rapporti che hanno avuto in passato. Non sembra un azzardo, dunque, dire che questa norma risulta tra i problemi primari relativi alla violenza di genere in Italia, dato che funziona solo se ci si trova davanti a un giudice disposto a interpretare la legge in maniera giusta ed equa, scevra da preconcetti patriarcali.

Sulla narrazione mediatica del consenso
Come acqua, il flusso ideologico che sentenza dopo sentenza rischia di spezzare in due il blocco del consenso è fortemente alimentato dalla narrazione mediatica che, in questi casi, diventa informazione parziale e faziosa, la nuvola grigia dalla quale piove quell’acqua corrosiva. Spesso, infatti, i giornali iniziano a seguire la vicenda senza preoccuparsi poi di aggiornare chi legge sugli sviluppi del processo, sulla sentenza, sugli eventuali appelli o sull’approdo in Cassazione. Ne è un esempio il caso “La porta del bagno del bar lasciata socchiusa è invito ad osare, assolto dall’accusa di stupro” (titolo di Fanpage.it risalente al 7 luglio 2022). Pochi e non ben posizionati articoli sul web hanno trattato il passo successivo della sentenza, ovvero l’annullamento del processo. Dal Corriere di Torino del 5 maggio 2023 si legge che la terza sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della sostituta procuratrice generale Nicoletta Quaglino confermando che la motivazione dell’assoluzione risulta illogica. “Ed è illogica — spiegano i giudici della Cassazione — nella misura in cui non solo si ricava un sostanziale invito al rapporto sessuale da circostanze, quali la porta socchiusa del bagno e la richiesta di consegna di fazzoletti per asciugarsi, certamente in sé logicamente lontane da un tale significato, ma anche perché, alfine, si sostiene che l’imputato avrebbe avuto la consapevolezza di avere equivocato la volontà della giovane: circostanza, questa, che presuppone un dissenso all’atto sessuale, rispetto al quale la corte non si misura”.
A prescindere dalla valenza come precedenti o meno, il pubblico che si ritrova a leggere sentenze di questo tipo è più diviso sull’indignazione che informato. Così facendo, il piano mediatico, nel trattare la notizia, trasla dall’analisi dei fatti all’analisi delle opinioni. In casi così delicati vuol dire esporre le vittime di abuso alla mercé di opinioni molto spesso atroci. In un simile contesto non c’è da stupirsi se tra le sopravvissute ci sarà chi non se la sentirà mai di denunciare. Denunciare o non denunciare diventa un dubbio cruciale anche perché il sistema giuridico non tratta né tutela adeguatamente le vittime. In questo modo ci sarà sempre dall’altra parte chi si sentirà legittimato a compiere atti di violenza e molestia per il solo fatto di restare il più delle volte impunito. Chi stupra, chi molesta, chi compie violenza di genere ha già di per sé ben poco riguardo delle conseguenze: ma se anche quelle giuridiche svaniscono, allora è come se si collaborasse anche a livello istituzionale alla corrosione del concetto di consenso.
Le persone vittime di violenza sono spesso anche vittime dei giornali. Ignari, nel migliore dei casi, o in esplicita malafede nel peggiore, della responsabilità sociale del proprio mestiere mediatico. I giornalisti scelgono spesso di veicolare le notizie dei casi di violenza di genere attraverso il tono del “gossip”, preoccupandosi del tornaconto in visibilità, a dispetto di qualsiasi deontologia professionale. Far passare le notizie di violenza di genere in questa maniera, senza proporre riflessioni, ma anzi riportando dettagli morbosi e pruriginosi, non fa altro che aizzare le persone nella sezione dei commenti sui social, corroborando un’idea che rafforza i bias e gli stereotipi patriarcali, solidificati quasi sempre da una terminologia del tutto errata: fare sesso invece di subire uno stupro, specificare il vestiario della vittima, dare conto della nazionalità delle persone coinvolte.
Appare evidente, dunque, quanto anche il giornalismo italiano abbia bisogno di maggiori strumenti formativi per riuscire a raccontare adeguatamente i femminicidi e la violenza di genere con parole che evitino il fenomeno del victim blaming. Colpevolizzare la vittima, che diviene così vittima una seconda volta non solo dell’abusatore ma anche della società, rende ancora più difficile per le donne denunciare gli abusi, oltre a violare il principio della presunzione di non colpevolezza sancito dalla Costituzione che definisce l’imputato innocente fino a prova contraria. Il giornalismo dovrebbe tornare al proprio ruolo originario di istituto che decodifica i meccanismi della realtà, assumendosi la responsabilità di disintossicare sé stesso dai retaggi patriarcali novecenteschi.
Anche la narrazione che i giornali adottano rispetto al tema del consenso appare spesso lacunosa e ambigua. Vale la pena ricordare che: il silenzio non è consenso; flirtare non è consenso; l’assenza di no non è consenso; dire di sì sotto pressione non è consenso; accettare un passaggio in macchina non è consenso; aver bevuto o aver fatto uso di sostanze non è consenso; essere incoscienti non è consenso. Il consenso è sempre dato liberamente, è chiaro, duraturo, reversibile, specifico e basato su un potere simmetrico.

Una disamina legale sul rispetto del consenso
Come visto, recentemente molti casi sono saliti alle cronache per il clamore che hanno suscitato le sentenze, considerate troppo accomodanti nei confronti degli accusati di abusi e violenze, sentenze spesso emesse da giudici donne. Basta scorrere quelle raccolte dallo scrittore Simone Alliva per farsi un’idea:
– Nel 2023 i giudici del tribunale di Roma hanno assolto il bidello di un istituto scolastico dall’accusa di violenza sessuale perché avrebbe toccato una studentessa per meno di “10 secondi” nonostante la ragazza non fosse consenziente.
– Nel 2017 la Cassazione ha assolto due ragazzi dall’accusa di violenza sessuale perché la vittima è stata reputata “poco attraente”.
– Nel 2017 il tribunale di Torino ha assolto dalla accusa di violenza sessuale un operatore della  Croce Rossa perché la vittima non avrebbe “reagito” urlando né piangendo ma solo dicendo  “basta”.
– Nel 2022 la Corte d’Appello ha ribaltato una sentenza del gup del 2019 per violenza sessuale perché la vittima avrebbe lasciato socchiusa la porta del bagno, chiedendo a quello che reputava un amico di passarle i fazzoletti. “Un invito a osare” per la Corte d’Appello di Torino.
– Nel 2021 una donna ha denunciato il marito per maltrattamenti e atti sessuali violenti, ma per il pm l’uomo deve “vincere le resistenze” della moglie.
Osservando gli esempi si nota come non solo manchi una sensibilità (si potrebbe dire “di genere”) al tema, ma anche una competenza specifica necessaria per casi simili. Competenza che è richiesta dalla stessa Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Serve quindi personale informato e aggiornato sulle violenze e gli abusi di genere. La domanda da porsi dunque è perché la politica non si occupi di formare persone competenti che sappiano trattare situazioni delicate come queste. Esiste una varietà di figure professionali che è necessario inserire nella macchina operativa dell’istituzione-Stato: dagli operatori e operatrici che rispondono a una chiamata di soccorso, alle Forze dell’Ordine che ricevono le denunce, fino al/alla giudice che emette la sentenza, queste figure necessitano di una specifica educazione alla parità di genere.
A proposito di consenso in ambito legale è utile qui riportare la sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione del 10 maggio 2023 che si è pronunciata sul confine tra “mancanza di consenso” e “manifestazione di dissenso” da parte della persona offesa nell’ambito della violenza sessuale. Secondo costante giurisprudenza – si legge nella decisione – «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona». Si è, infatti, affermato che «l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale»; ne deriva che «ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente».
In sostanza – precisa la Corte – «nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salva prova contraria». La sentenza impugnata – scrivono i giudici di legittimità – «affermando che la stessa persona offesa ha riferito di avere bevuto qualche bicchiere di vino insieme agli imputati, ma non tanto da ubriacarsi e non ragionare, sembrerebbe lasciare intendere, sia pure in modo larvato, una sorta di “consenso implicito”, soluzione ermeneutica che sembrerebbe ravvisare la non punibilità degli atti sessuali compiuti in mancanza di un esplicito dissenso della vittima, finendo così per porre in capo ad essa l’onere di resistere all’atto sessuale che le viene imposto, quasi gravasse sulla vittima una “presunzione di consenso” agli atti sessuali da dover di volta in volta smentire, ciò che si risolverebbe in una supina accettazione di stereotipi culturali ampiamente superati».
Se la sentenza non fosse stata impugnata avrebbe dunque perpetrato lo schema sessista secondo cui, se una donna si trova in uno stato alterato, si può considerare automaticamente consenziente all’atto sessuale, salvo esplicito dissenso. È come se il corpo delle donne non si trovasse mai in uno stato “neutrale” su cui applicare il proprio libero arbitrio, ma fosse sempre il terreno su cui le intenzioni altrui si sentono in diritto di costruire interpretazioni a piacimento.
Si ricorda invece che il consenso della vittima non vale se erroneamente ipotizzato dall’abusatore, né l’assenza di consenso vale come sì; il soggetto dovrebbe dunque accertarsi sempre del consenso in modo esplicito e inequivocabile.
Paul-Michel Foucault, filosofo e sociologo, ha offerto una prospettiva critica sul consenso, evidenziando come possa essere costruito attraverso le strutture di potere, le istituzioni sociali e le dinamiche di controllo. Osando un po’ di più si può applicare questa osservazione al tema della “percezione del consenso” che muta sentenza dopo sentenza. La legittimità di certe azioni al di fuori del vincolo coniugale è stata e continua a essere influenzata dalla cultura patriarcale, nella quale chi detiene il potere decide come interpretare azioni o parole. Pertanto, la definizione di ciò che costituisce o meno una prova di consenso è a discrezione di chi detiene la posizione dominante in una relazione basata su rapporti di forza.
Nonostante la definizione di consenso suggerisca dunque un accordo volontario e informato, analizzando il concetto da vicino si rileva come le asimmetrie di potere, le pressioni sociali e le distorsioni culturali possano alterare questa percezione. Il consenso nelle relazioni sentimentali e sessuali non può essere analizzato isolatamente dalla complessità dei fattori culturali e sociali che lo circondano.

Dalla molestia alla violenza sessuale
Un caso risulta particolarmente emblematico per esemplificare la questione del consenso a livello giuridico e non solo, quello dei “10 secondi”, salito alla ribalta di recente su tutti i media. L’iter giudiziario non si è ancora concluso, ma la sentenza di primo grado, e il modo in cui è stata raccontata, hanno incontrato diverse criticità. Gran parte della stampa ha infatti dato un’errata interpretazione della sentenza, ma l’incapacità (o la non volontà) di dare un’adeguata interpretazione alla vicenda non ha scoraggiato gli innumerevoli articoli a commento. L’avvenimento è stato infatti collocato in una determinata fattispecie di reato senza averne i connotati.
“Il sonno della ragione genera mostri”, diceva Goya, ma anche la comunicazione frettolosa (o peggio, faziosa) non è da meno. Il fatto infatti presentava i connotati della “molestia sessuale” anziché della “violenza sessuale”: sembrerebbe un dettaglio di poco conto, ma nei fatti non è così. Il fraintendimento ha generato sfiducia da parte di molte ragazze vittime di molestie che, come conferma un avvocato che ne ha fornito testimonianza, si sono sentite scoraggiate nel denunciare l’abuso perché “durava meno di 10 secondi”.
È necessario chiarire che anzitutto in Italia non esiste il principio del precedente vincolante, peraltro qui precedente in primo grado e non in Cassazione, e che dunque non esiste alcuna legge dei “10 secondi”. Inoltre chi ha letto la sentenza sa che non si parla mai di “10 secondi” ma meno, precisamente di una “manciata di secondi”, criterio utilizzato per affermare che l’azione non poteva avere un “fine libidinoso, un fine sì inappropriato, ma non rientrante nella violenza sessuale.” Giova ricordare che negli ultimi anni è stata abolita la fattispecie di “molestia sessuale”, dunque, nello specifico caso il contatto prolungato (la cosiddetta “palpata”) da parte del bidello della scuola nei confronti della ragazza è stato fatto rientrare nella fattispecie non di molestia appunto, ma di “violenza sessuale” che però, per essere tale, deve avere requisiti molto diversi. La violenza sessuale infatti è una fattispecie che termina con lo stupro partendo dal palpeggiamento, con tutti i grigi del caso.
Bisogna poi aggiungere un altro dettaglio che non è stato marginale in sede di processo: di tutte le persone presenti, nessuna ha confermato la versione della ragazza. Sommando quindi l’assenza di una fattispecie più appropriata al caso specifico (quindi l’assenza della sopracitata molestia sessuale, piuttosto che la violenza) e aggiungendo il “cerchio retorico di protezione” che si è creato attorno al bidello, con molti testimoni che hanno ribadito il fine “scherzoso” del gesto, si è giunti a una sentenza che non ha trovato gli estremi per la violenza sessuale.
Questa è la storia dei “10 secondi”, che non è solo la storia di una sentenza problematica ma anche la storia di una comunicazione sbagliata: un’occasione mancata da parte del giornalismo che ha preferito il sensazionalismo alla ricerca della verità, riducendo la complessità dei criteri giuridici alla “manciata di secondi”. Queste sono le conseguenze della semplificazione acritica di un problema complesso.
La sentenza, appunto, può essere definita problematica, ma, considerato quanto detto fin qui, ci si trovava di fronte ad una possibile accusa di stupro. Osservando la questione con occhio il più possibile imparziale ci si rende chiaramente conto che non era una sentenza facile da produrre. L’abolizione del reato di molestia sessuale in questo caso è stata deleteria: esisteva un reato più “lieve” per non doversi trovare ad “aggravare” questioni che giuridicamente non sono pienamente congruenti, con il problema di non riuscire a farle coincidere.

Prospettive future di costruzione del consenso
I femminismi contemporanei si pongono l’obiettivo di creare spazi di parità, educazione e rispetto reciproco, in modo che il consenso possa essere autentico e libero da pressioni esterne. L’evoluzione delle dinamiche di potere e la lotta per la parità di genere sono cruciali per garantire che il consenso sia veramente una manifestazione della volontà individuale, non influenzata da costrizioni culturali o da una cultura patriarcale imperante. Sul piano pratico si rende dunque sempre più cruciale la presenza, all’interno del funzionamento della macchina dello Stato, di personale informato e aggiornato su come trattare i casi di violenza e di abusi di genere.
Il tema del consenso, centrale per i femminismi di oggi, è stato ereditato da tutto un radicato discorso che attraversa le varie fasi dei movimenti e che si incentra sulla rivendicazione del corpo delle donne. Un corpo che deve avere il diritto di abortire, un corpo che non deve essere usato da nessun uomo come un oggetto, un corpo che deve emanciparsi dallo sguardo maschile e uscire dal gioco dello spettacolo-merce: la corporeità è il terreno politico delle donne. Per questo ora più che mai è dal corpo che bisogna ripartire per produrre rivendicazioni che rappresentino i movimenti contemporanei e come essi si muovono nello stato attuale delle cose.
È necessario dunque creare una proposta femminista inedita che non se ne vada docile in quella notte — per citare Dylan Thomas — e che si liberi dal pendolo contemporaneo che oscilla tra pinkwashing e femonazionalismo.
Il consenso che finora nel sentire comune era sempre stato inteso come un monolite che non può essere eroso, come un blocco intoccabile e omogeneo su cui nessuno osava nutrire dubbi, oggi rischia di sgretolarsi per colpa di parole — e quindi pensieri e quindi fatti — inadeguate e sessiste nelle sentenze e negli articoli di giornale. La conseguenza di questa ferita è la legittimazione di una doppia visione del consenso, quello percepito dall’abuser e quello percepito dalla vittima. Ma, come spiegato in precedenza, spaccare in due la visione del consenso sarebbe un paradosso, perché per natura l’atto di acconsentire richiede un incondizionato accordo tra le parti. Essere consapevoli dei pericoli che le contraddizioni e l’ambivalenza attorno al concetto di consenso portano con sé può essere un punto di partenza utile per aprire un fronte di lotta lucido e pragmatico.
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ARTICOLO DI:

Maria Paola Pizzonia, penna di testate quali Scomodo, Ossigeno, Metropolitan Magazine, scrive di attualità e esteri, con focus sulle questioni di genere. Organizza e conduce eventi legati a queste tematiche (co-conduttrice del Salotto Largo presso Largo Venue a Roma). Interessata al mondo della sub-cultura e della fanzine (scrive di cultura e subcultura per il progetto Pigiama Magazine). Attivista per tematiche di

genere con un occhio attento all’estero (soprattutto sul medio oriente e l’Europa dell’Est).

Giulia Berillo, analista televisiva in ambito socio-politico per conto dell’Agcom, co-host del podcast di cinema Vedo Brutto, autrice di recensioni di libri e film su Marvin Rivista e co-conduttrice del format salotto Largo presso il locale romano Largo Venue, dove intervista autori e giornalisti che hanno a che fare con il mondo della musica e della letteratura e modera dibattiti con attiviste e attivisti sui diritti civili. Tutto ciò che orbita intorno alla comunicazione cattura il suo interesse, è sensibile ai temi che riguardano inclusività e femminismo.

Giorgia Bonamoneta, giornalista attenta all’attualità e alla geopolitica, si concentra sui temi che coinvolgono giovani, ambiente e mondo del lavoro. Scrive per diversi giornali, dalla cronaca agli editoriali con chiave di lettura femminista. Ha condotto e moderato eventi dal vivo a Roma, intervistando giornalist3, attivist3 e autric3. Appassionata di cinema, libri e videogiochi è una nerd selettiva.

Con la collaborazione di:

Sabina Castagnetta, avvocata

Maria Giovanna Pace, laureata in sociologia e laureanda in editoria e scrittura

Ida Nicotera (@thesocialisfeminist): 26 anni, laureata magistrale in scienze politiche e relazioni internazionali, transfemminista intersezionale

Beatrice Carmen D’Abbicco: educatrice esperta in Studi di Genere, laureata in Lettere Moderne, specializzata in Scienze dello Spettacolo, scrittrice emergente e attivista femminista, (@stanza_variabile.femminista)

CREDITI FOTO: Flickr | Colores Mari



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