Quale giustizia per il governo?

Una frazione significativa della destra, ad avviso di soyGiorgia e del suo gabinetto, vivrebbe da tempo nell’attesa che il “potere forte” della magistratura venga ulteriormente potenziato mediante l’abilitazione all’uso divinatorio della sfera di vetro. Senza più processi, insomma, e connesso rischio di errori. Una prospettiva che confligge con i princìpi basilari della civiltà giuridica occidentale. SoyGiorgia vuole realizzare una giustizia uguale, possibilmente più uguale dell’eterno ritorno dell’identico: una giustizia degli “intoccabili”.

Giuseppe Panissidi

La “felicità del circolo temporale”, la replica del passato in un presente uguale e perenne. Per l’uomo comune, per il cittadino dello Stato costituzionale di diritto, un’“eterna sanzione”, un “peso soffocante e ripugnante”, siffatta ripetizione degli eventi. Una gioia “entusiastica”, invece, per l’uomo non comune, l’uomo in luce filosofica. Ovvero, con metabasi in altro genere, per il nostro uomo politico, preferibilmente di governo.
Il paradigma speculativo di F. Nietzsche, vibrante di reminiscenze classiche, esibisce una chiave di accesso pertinente alla discussione, ormai deflagrante, sui temi inaggirabili della giustizia. Davanti al popolo (virtualmente) sovrano riappare, in forma finalmente scoperta, la minacciosa intenzione politica e programmatica di proseguire nel nome e nel segno di Silvio Berlusconi. “Inevitabile”, il refrain. Urge con una certa urgenza, direbbe Totò.
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Se non che, contraddizioni grottesche in sequenza non tardano a irrompere sui palchi di proscenio.
Una campagna mediatica trentennale, purtroppo non sempre e non solo di destra, ha esecrato la malagiustizia delle Procure, la loro protervia inquisitoria, se non persecutoria, essenzialmente attribuita alla mancata separazione delle carriere di giudici e magistrati del pubblico ministero.
Orbene, in tema di “separazione”, si renderebbe preliminarmente necessario realizzare e rispettare la separazione/distinzione costituzionale tra i poteri dello Stato, entro la cui articolazione unitaria l’esercizio del controllo di legalità pertiene, in modo esclusivo ed esaustivo, alla giurisdizione penale. In nessun modo e sotto nessun profilo all’esecutivo. Esemplificando. Interrogatori e assoluzioni non competono, se non per gioco di famiglia o finalità diversive di basso profilo populista, a genitori, ancorché istituzionali, di figli formalmente sottoposti a investigazioni preliminari in ordine a delitti più o meno infamanti. Competono all’Autorità giudiziaria. Nello Stato di diritto, antipode dello Stato di rovescio e dello… stato di famiglia. Concetti elementari, comunque non tanto complicati da richiedere (improbabili) capacità trascendentali per essere intesi.

Di conseguenza, mentre lucida gli amati busti paterni di Mussolini Benito, omonimo, il presidente del Senato vorrà convenire che la giurisdizione domestica, schematizzata in dottrina come autodichia o autocrinia, è prerogativa delle Camere – entro confini costituzionalmente precisi e invalicabili e non estensibili alla giurisdizione penale – non dei loro presidenti, né del governo. Anche se i figli so’ piezz’ ‘e core’, buon Eduardo.
Sotto questo profilo, tuttavia, appare inesplicabile che cotanto genitore/avvocato fosse tanto accecato dalla furia assolutoria rispetto al figlio, da proporre – eterogenesi dei fini – un’aggravante nei suoi confronti. Infatti, è arcinoto, alla stregua del diritto vigente e della costante giurisprudenza, che gli abusi sessuali perpetrati contro persone in condizioni di inferiorità, fisica o psichica, totalmente o parzialmente incapaci di libero arbitrio, implicano una più grave responsabilità, a prescindere dalla circostanza che la sostanza stupefacente sia stata volontariamente assunta dalla vittima o sia stata indotta dal reo!

Prevedibile il ‘rientro’ dopo l’indegno sproloquio sulla vittima, a conferma di un modus operandi inaugurato all’esordio del governo, il modulo tattico che abbiamo evidenziato a suo tempo su queste colonne. Puntualmente, all’espressione del pensiero autentico seguono torsioni lessicali di ambigua correzione. La dissimulazione è compiuta.
Resta fermo e pacifico, non giova ricordarlo, il dovere di tutti del più rigoroso rispetto del principio di non colpevolezza fino a sentenza irrevocabile, anche perché il giovane, a differenza, tra gli altri, di tale Santanchè, “vittima” senza stupro, non ricopre ruoli istituzionali.

E tuttavia, l’invocata panacea di tutti i mali, la separazione delle carriere, neanch’essa sembra soddisfare i suoi veementi assertori. Tanto vero che, anche quando la giurisdizione la realizza di fatto, nei termini e nelle forme della normale dialettica processuale, l’Olimpo del garantismo a buon mercato e a senso unico insorge, a prescindere. Ogniqualvolta, comunque, si vada in giudizio.
Se, vedi caso, l’ufficio del pubblico ministero propone l’archiviazione delle accuse nei riguardi di tal Delmastro, mentre il tribunale, nella figura del giudice preliminare, terzo e indipendente, assume la decisione opposta, vale a dire ingiunge alla procura di formulare l’imputazione, secondo una specifica previsione del vigente codice del rito accusatorio, anche tale prova di “separazione” sostanziale tra procura e tribunale viene fatta oggetto di vigorosa, controintuitiva, contestazione. Stranezze. Non è, dunque, la separazione la materia del contendere! Il problema vero, il male per nulla oscuro, si manifesta, al contrario, nell’anelito alla costruzione di una prospettiva ‘politica’ di concordanza ‘sistemica’ tra giudici e pm palesemente finalizzata a porre fine ai procedimenti sgraditi. Altrimenti, entra in azione, di diritto, per usare una parola nobile, il vincitore elettorale, il legislatore penale di turno. E via col vento, mano alla… separazione! In buona sostanza, intercala Johnny Stecchino, e in memoria di Manzoni, il processo non s’ha da fare, né domani, né mai, quando riguarda i padroni del vapore. Il giusto processo nei loro confronti è il processo che non si celebra, non si deve celebrare, considerato il numero di assoluzioni che viene sbandierato a ogni piè sospinto.

Domanda. Posto che l’assoluzione è un trionfo della giustizia, senza il processo, di necessità conseguente alla notizia di reato, in quale altro modo sarebbe possibile pervenire alla stessa e conclamata sentenza assolutoria? In realtà, proprio perché il processo è “di per sé una pena(Carnelutti) e il procedimento di legale accertamento di per sé implica un’inevitabile compressione di diritti, nei contesti di democrazia costituzionale occorrono e vigono regole precise, sempre in progress, utili a ridurre al minimo la compressione di tali diritti. Né la civiltà giuridica, dopo Beccaria, ha finora trovato alternative. Al riguardo, si può ricordare che nel Regno Unito l’ordinamento giuridico contempla, ove possibile, addirittura la ricerca della verità storica effettuale, al di là della verità processuale propriamente detta.

Di converso, in un Paese intossicato da camera iperbarica, una frazione significativa della constituency elettorale della destra, ad avviso di soyGiorgia e del suo illuminato gabinetto riformatore, vivrebbe da tempo nella trepidante attesa che il ‘potere forte’ della magistratura venga ulteriormente potenziato mediante l’abilitazione all’uso divinatorio della sfera di vetro. Senza più processi, insomma, e connesso rischio di errori. Questa la domanda di giustizia, il bisogno ferito da placare!  Affinché il diritto scorra come acqua e la giustizia come un torrente perenne sempre in piena, secondo le Scritture. In fondo, chiedeva lo Hegel anti-kantiano, un omicidio che cosa fa all’intero, ossia allo Spirito? Leggi: alla costellazione dei valori della cultura e delle istituzioni, a tutto ciò che nasce dalle e nelle relazioni tra gli uomini nella società e nella storia.

Invero, la prospettiva sopra delineata confligge, oltre il dettato costituzionale, con i princìpi basilari della tradizione e della civiltà giuridica occidentale. Per chi ama lo studio e, sulle orme di tal Sangiuliano, si converta alla… lettura. A cominciare dal sillabario, da buon neofita della virtù dell’onestà intellettuale e morale.
V’è ancora di più.
Si blatera intorno all’implausibilità del potere in testa al giudice preliminare di ordinare al pubblico ministero la formulazione dell’imputazione, quale oggetto della domanda di giudizio. L’apertura della questione è repentinamente dovuta al caso Delmastro.
Ebbene, non si può non rilevare che nessuno è insorto, in precedenza, né contro l’istituto dell’”imputazione coatta”, né in occasione della clamorosa sconfessione, da parte della procura di Roma, della posizione enunciata in parlamento dal ministro Nordio. Le notizie rivelate dal Delmastro erano coperte dal segreto! E però, secondo la procura, l’uomo, non essendo a conoscenza dello status di riservatezza – ammesso che di qualcosa il personaggio sia a conoscenza – ha agito in buona fede. Di contrario avviso il giudice preliminare, secondo il quale tale ignoranza è implausibile, in specie da parte di un avvocato, per di più impegnato nell’esercizio di funzioni di governo. Va da sé che il giudizio finale spetta al tribunale, con buona pace del governo, titolare di un potere ‘altro’.

Emerge, però, a questo punto, il lato più intrigante della fiction governativa. Cui sembra ingiustificato il potere del giudice preliminare in tema di imputazione, posto che la titolarità dell’azione penale è prerogativa esclusiva del pubblico ministero. Indubbiamente.
Il giudice preliminare, ossia il giudice delle indagini preliminari, è preposto al controllo delle indagini, appunto, eseguite dal pm, donde il nome. In nessun caso può formulare imputazioni, in virtù del principio “ne procedat iudex ex officio”, il giudice non agisca di propria iniziativa, vale a dire senza l’impulso da parte del pm.  E però, proprio perché deve sorvegliare il corretto svolgimento delle indagini da parte del pm, non può non vigilare anche sul connesso esercizio dell’azione penale. Cosicché, in ipotesi di ritenuta omissione da parte del pm, gli incombe l’obbligo giuridico tassativo di intervenire: l’intimazione di agire. La ratio della previsione, infatti, risiede nella peculiare funzione del pm, che è parte, sì, ma parte pubblica, e la cui titolarità del “monopolio della domanda penale” si identifica nell’obbligatorietà costituzionale dell’azione. Anche in Germania, dove e nonostante il procuratore generale sia subordinato al ministro della giustizia, è un tribunale a imporre l’”accusa pubblica” all’attore pubblico, il pubblico ministero (175 St PO). Né il pubblico ministero ha la facoltà di sollevare conflitti in caso di dissenso (Cassazione penale, 9 febbraio 1990, II, 82, 34). Ché, anzi, ove mai non ottemperasse all’ordine del tribunale, si esporrebbe all’incolpazione di rifiuto di atti d’ufficio.

Immancabili amici del giaguaro chiedono, inoltre, perché il giudice non abbia richiesto un supplemento di indagini, una delle opzioni disponibili. Molto semplicemente perché ne avrà ritenuto la superfluità, in costanza di elementi di prova già acquisiti per tabulas o acquisibili e sufficienti ai fini dell’imputazione.
In mancanza della detta previsione, in caso di errore o inerzia, in violazione dell’obbligo costituzionale di agire, da parte del pm, i soloni del governo ritengono che il sistema non debba prevedere alcun rimedio allo stallo? Equivarrebbe a una sovversione del sistema penale, senza nemmeno l’ombra di un dubbio. Uno dei penalisti più autorevoli, infatti, Franco Coppi, non ne ha. Oppure è proprio lo stallo che si vuole? Honni soit qui mal y pense. Purtuttavia, la contraddizion nol consente, secondo il Dante fondatore di… Sangiuliano. Non può, infatti, che suscitare ilarità la rivendicazione di un potere assoluto, scevro da qualsiasi controllo, per quei magistrati del pubblico ministero di norma additati quale causa perversa di ogni male di Pandora!

Quale giustizia, dunque, per il governo di soyGiorgia? Auspicabilmente una giustizia uguale, possibilmente più uguale dell’eterno ritorno dell’identico.
Memori dell’America degli anni ’30, dove “intoccabili erano gli uomini dello Stato antagonisti di Al Capone. Ovvero, del sistema castale dell’India, dove “intoccabili” è il nome degli ultimi, i fuori-casta, i paria, gli “oppressi” crudamente rappresentati da Isaac Asimov. Il padre della costituzione indiana, Ramji Ambedkar, nel solco della lotta epocale del mahatma Gandhi, poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale ottenne l’abolizione delle “pratiche di intoccabilità”, che fu inserita in Costituzione. E, anche se tali pratiche sono tuttora in parte persistenti, restano rubricate come un vero e proprio illecito penale. Non è interessante? Intoccabilità: lemma e concetto di una condizione antisociale e… antigiuridica!
In nessun caso e in nessun luogo si considerano intoccabili i membri di una maggioranza di governo o di una… casta!
Molto più vicino a noi, istruttivi ragguagli provengono dall’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, il quale, condannato a tre anni di reclusione, di cui uno in cella, non ha mai pronunciato la parola “persecuzione”. Né l’ufficio dell’accusa, “subordinato” al ministro della giustizia, ma immune dallo spirito di casta o di potere, è venuto meno alle proprie responsabilità costituzionali. Chissà che non c’entri qualcosa la banale circostanza che in quel Paese, or sono più di due secoli, è andata in scena la Rivoluzione. Chissà…

Certo è che il quadro clinico qui concisamente tratteggiato sembra inconciliabile con un regime di separazione delle carriere chez nous, in cui il pubblico ministero, al pari del “procuratore” francese, sia soggetto al “principio di subordinazione” nella catena ‘politica’ di comando in capo al ministro della giustizia. Dati i chiari di luna, è troppo alto il rischio di perverse contaminazioni…SoyGiorgia si dice orgogliosamente donna, madre, italiana e cristiana. Ora anche… esorcista, se si preoccupa di scongiurare per sé stessa la “fine di Berlusconi”. Allora, si trova di fronte a una strada già tracciata: un’audace, quasi temeraria, riflessione sul senso/valore della giustizia, virtù etica e civile, ancor prima che istituzione. Anzi la prima virtù delle istituzioni civili. Il Guardasigilli pro tempore della Repubblica democratica dovrebbe compiere un certo sforzo di memoria, unito a un generoso slancio di sapere, quando discetta sulla giustizia in termini maggiormente consoni a un dossier… amministrativo, a giudicare dall’ultima intervista a un giornale amico della destra.

Nella celebre raffigurazione greca classica è “Dike” – donde “indicare” – la dea che, nel nome stesso, mostra la via, colei che, in Euripide, cattura i criminali e che Platone rappresenta come vergine incorrotta, poiché tale dev’essere la giustizia. Pertanto, la via verso una società più giusta, per sua natura impervia, esclude amenità da bar sport. Accusare, infatti, la magistratura di “opposizione al governo” equivale ad attribuirle pregiudizi ostili, putacaso, alla sanità, qualora il controllo di legalità si rivolga al personale sanitario, oppure alla cultura, se tale controllo riguarda il personale scolastico.
Forse, però, è l’idea stessa di opposizione a turbare i sogni di soyGiorgia, governante gonfia di commossa riconoscenza verso le comparse di un’opposizione parlamentare divaricata.
Il pianeta giustizia necessita di riforme profonde e progressive, dalla durata dei processi al sovraffollamento carcerario, vere e proprie empietà anti-costituzionali, tali da fare rivoltare nella tomba il padre del costituzionalismo penale moderno, il nostro osceno rimosso, Beccaria. Solo per esemplificare. Riforme, dunque, per funzionare meglio, secondo principi e valori condivisi di diritto, giustizia e (aristotelica) equità. Non per elargire immunità/impunità di Stato, e di potere, a chicche e sia, ancora Totò.
Nelle parole del Nobel iugoslavo Ivo Andric, la limpida risposta alla chiacchiera impotente e farisaica: “Se vuoi sapere che cosa è uno Stato e il suo diritto, la sua giustizia e la sua libertà, devi solo domandarti quanti innocenti tiene in prigione e quanti criminali lascia in libertà”.

Foto ANSA/FABIO FRUSTACI.



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