I mafiosi e la Costituzione

Il Parlamento entro maggio dovrà intervenire su un’ordinanza della Consulta di un anno fa che ha “aperto” la libertà condizionale anche ai mafiosi non pentiti.

Gian Carlo Caselli

Con un’ordinanza pronunziata il 15.4.2021 la Consulta ha “aperto” ai mafiosi non pentiti l’ergastolo ostativo per quanto riguarda il beneficio della liberazione condizionale. Ma gli effetti della pronunzia di incostituzionalità sono stati differiti affinché il Parlamento possa intervenire. Il termine fissato è di un anno, giusto il tempo per arrivare al maggio 2022, quando cadrà il 30° anniversario delle stragi di mafia del 1992.

Il differimento è stato motivato con il rischio “di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata”. Equivale a riconoscere che bisogna fare molta attenzione a toccare una componente dell’architettura complessiva antimafia, se si vuole evitare che questa crolli tutt’intera. Perché – dice ancora la Consulta – la mafia ha una sua “specificità” rispetto alle altre condotte criminali associative; la collaborazione di giustizia è un valore da preservare. Si tratta in sostanza di paletti (sia pure generici) per indirizzare il legislatore, che non potrà non tenerne conto ragionando appunto a partire dalla realtà specifica della mafia.

Il Parlamento ha elaborato un progetto di legge che all’inizio di marzo è ancora un cantiere apert0.  Conviene pertanto tenere desta l’attenzione sul problema.
Secondo l’ordinanza l’ergastolo ostativo per i mafiosi non pentiti è incostituzionale per violazione di tre norme: gli artt. 3 e 27 Costituzione e l’art. 3 Convenzione Europea Diritti dell’Uomo.

Esaminiamo per cominciare la questione relativa all’ art. 3 della Carta. Uno degli argomenti per “aprire” ai mafiosi non pentiti si basa sull’enunciato che la costituzione o è uguale per tutti (mafiosi compresi) o non è. Argomento suggestivo. Però attenzione. La costituzione (art. 49) stabilisce che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Ma a questo principio costituzionale è la stessa Carta (art. XII disposizioni transitorie e finali) che deroga, vietando “la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.”

Ora io non sono un costituzionalista e ho tutto da imparare da chi lo invece lo è, ma mi sembra di poter argomentare che la Costituzione vuole che ai nemici della democrazia sia dedicata un’attenzione particolare. Qual è il rapporto dei mafiosi con la democrazia? Il mafioso è vissuto e vive per praticare un metodo di intimidazione, assogget­tamento e omertà capace di dominare parti consistenti del territorio nazionale e momenti significativi della vita politico-economica del Paese. In questo modo il mafioso contribuisce in maniera concreta e decisiva a creare tutta una serie di osta­coli di ordine economico e sociale che limita fortemente la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana. In altre parole, il mafioso è la negazione assoluta e al tempo stesso un nemico esiziale dell’articolo 3 su cui si fonda la Costituzione.

Allora, si può dire che con la pratica sistematica dell’intimidazione e dell’assoggettamento (art. 416 bis) i mafiosi si mettono sotto le scarpe tutti i valori della Costituzione e si pongono fuori della sua area? Si può dire che per rientrarvi devono offrire prove certe di ravvedimento? Si può dire che la Costituzione non è un bancomat?  Si può dire in sostanza che l’argomento della Costituzione che deve valere per tutti non può cancellare le specificità delle mafie di cui invece occorre razionalmente tener conto?

Ad un prossimo blog per l’esame delle altre due ipotesi di violazione (art. 3 Cedu e art. 27 Costituzione).



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