Nel Paese dei Cavalieri in sella allo Stato. Ovvero: dell’innocenza ontologica

Partendo dall’opera teatrale di Aristofane "I Cavalieri", ecco una lettura del processo al Cavaliere nostrano, Silvio Berlusconi, assolto di nuovo tra i cori dei giusti della nazione.

Giuseppe Panissidi

Nel cammino della Storia, il Belpaese non si fa mancare nulla. Neppure i cavalieri. Certi cavalieri, ben s’intende. Dal più famigerato, Benito Mussolini, a quello attuale, notoriamente incolpevole, Silvio Berlusconi. Riguardo al quale, il duce degli italiani, avrebbe affermato: molti processi, molto onore.

Una celebre commedia ‘politica’ di Aristofane, “I Cavalieri”, or sono venticinque secoli, agli albori della civiltà e della tradizione culturale occidentale, mette in scena, sul registro del grottesco, le modalità e le tecniche della formazione del consenso entro una società ‘democratica’. Sotto un certo profilo, la riflessione innerva l’attualità della società di massa e mass-mediatica contemporanea, nella quale lo scopo primario sembra risiedere nel bisogno/ricerca della benevolenza del popolo, che il commediografo curiosamente già chiamava “populismo”, mediante giochi strutturati di manipolazione, mistificazione e adulazione, in sconnessione dall’interesse per (almeno) i  rudimenti della verità effettuale e conclamata.

L’antico testo teatrale, di valenza fortemente emblematica e rappresentativa, denuncia il lato deteriore della politica, traboccante di sotterfugi e inganni, finalizzati alla conquista e all’esercizio spregiudicato del potere. Tu chiamala, se vuoi, demagogia, coscienziosamente travestita da democrazia.  Aristofane mette alla berlina questo modo perverso di intendere e fare politica, e il mondo sociale e culturale da esso generato. E lo fa con il linguaggio della “Maculate Muse”, “la musa sporcacciona”, screziata di macchie, secondo l’icastica definizione di Jeffrey Henderson, noto grecista bostoniano versato nel dramma e nella politica greca classica.

Musa sporcacciona dei e per i Cavalieri, dunque, un ceto sociale ricco e dominante dell’Atene classica e perenne. Dove finanche il “salsicciaio”, a dispetto del suo cinismo e della sua immoralità, alla fine, sembra andare incontro a una trasformazione rifondante, sempre salva la verve ironica aristofanesca.

E i nostri Cavalieri? Meglio: il nostro Cavaliere? Ebbene, non il “coro dei Cavalieri” di Aristofane, ma un concerto sinfonico di giornalismo, qualificato e rispettato, non tralascia occasione per celebrarne le gesta. Il modello letterario è facilmente rinvenibile nelle ottave poste da Torquato Tasso ad apertura della “Gerusalemme liberata”, memoria dell’Eneide di Virgilio: “L’armi canto e ‘l valor del grand’eroe“,

In parafrasi, “Il Cavaliere liberato”.

Liberato rispetto a chi e a che cosa? Non è il caso di farne mistero. Ovviamente, dalla prepotenza persecutoria, e cripto-politica, di molti – ma quanti – magistrati inquirenti, puntualmente e impietosamente sconfessati dagli organi giudicanti, alla stregua della dottrina, del diritto e della giurisprudenza, ovvero secondo la Costituzione.

Comprensibilmente, il coro dei giusti della nazione, in assetto di scudieri addetti al servizio del Cavaliere, intona peana di guerra e di vittoria contro l’intollerabile aberrazione anti-giuridica, oltre che immorale, perpetrata dai responsabili delle violazioni dei diritti, costituzionalmente protetti, del signore e padrone.

Nello specifico. Nel corso di un’indagine penale, ispirata ai principi indefettibili del “giusto processo”, l’acquisizione e la valutazione della prova deve tassativamente rispettare i diritti delle persone coinvolte. Vedi caso e tra l’altro, non può, non deve, trattare soggetti indagati o indagabili come semplici testimoni, i quali, si sa, a differenza dei soggetti formalmente già sottoposti o da sottoporre a indagini, sono gravati dall’obbligo di dire il vero.

Se non che, le ragazze, secondo il tribunale, non avrebbero dovuto essere escusse come testimoni, bensì interrogate in qualità di “indagate in reato connesso”, nel rispetto delle garanzie difensive, cioè sotto protezione costituzionale, dunque assistite da legali, e con la connessa facoltà di tacere o mentire. In realtà, vennero sottoposte a indagini solo successivamente, a processo concluso, nel corso del quale le dichiaranti erano state sentite come testimoni, come tali soggette all’obbligo di non tacere e di non mentire. Quanto alle due precedenti sentenze, citate a sproposito, che ne rilevano le false testimonianze, è pertanto del tutto evidente che esse, ancorché false, non potevano, per l’appunto, configurarsi come “testimonianze”.

Certamente, il vigente codice del rito penale sancisce la validità anche degli atti d’indagine compiuti prima della formale iscrizione dell’indagato, ma – al riguardo si registra una certa confusione mediatica – unicamente nel caso in cui taluno perda la qualità di teste o persona informata dei fatti e assuma quella di indagato senza soluzione di continuità, nel corso del medesimo interrogatorio, senza iati temporali processuali.

Di conseguenza, il collegio aveva già tempestivamente deciso di escludere le dette dichiarazioni, non in quanto viziate da nullità, ma in quanto processualmente inutilizzabili. La “nota di decisione” del presidente del tribunale, in attesa di motivazioni evidentemente conformi, ora precisa: “Questo accertamento sulla qualità soggettiva in capo alle imputate dei reati contestati incide sulla stessa possibilità di configurare sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari”, perché “la falsa testimonianza può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone. Se viene assunto come “testimone” un soggetto che non poteva rivestire tale qualità, perché sostanzialmente raggiunto da indizi per il reato per cui si procede, la possibilità di punirlo per dichiarazioni false è esplicitamente esclusa dall’art.384, comma 2, cp”. Analogo rilievo per la corruzione, qualora l’ipotetico corrotto non rivesta la qualità di pubblico ufficiale, che è propria del testimone, ma estranea al soggetto indagato o indagabile.

È di tutta evidenza che, in tale evenienza, pure in costanza di elementi probatori materiali certi, si versa in tema di acquisizioni spurie, giustamente soggette alla sanzione processuale dell’inutilizzabilità. Che appare insanabile e “patologica”, a giudizio della Corte Regolatrice, quando sia ravvisabile con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato [chiunque egli sia] e le sue garanzie di rango costituzionale, non meramente processuale. Un principio cardine di Civiltà giuridica, proprio di ogni ordinamento giuridico democratico, invalso con gli Enciclopedisti e Beccaria, discepolo radicale di Montesquieu e padre del costituzionalismo giuridico e, segnatamente, penale occidentale: “l’arbitrio è nemico della ragione e degli uomini”.

Sembra discenderne, agli occhi sovraeccitati di legioni di corifei, giuristi immaginari, entusiasticamente afferenti all’arco costituzionale, il fatto che, doverosamente posta una netta cesura tra “verità giudiziaria” e “verità/processo mediatico”, il nostro Cavaliere resti senza macchia e senza paura, stante la riabilitazione ottenuta dopo l’unica condanna subita.

Pacificamente, si ripete, è la verità giudiziaria che deve rilevare, come sancita dagli organi della giurisdizione penale. Altro dagli ambiti del giudizio etico-politico (o moralistico).

Infatti.

Con la sentenza del 28.5. 2015, n. 22526, la VI sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, nel confermare l’assoluzione del Cavaliere deliberata dai giudici di merito, pronunciando in via definitiva, ha statuito che il Cavaliere “ha compiuto atti sessuali a pagamento con una minorenne”, benché all’oscuro della minore età della ragazza, “data per acquisita la prova certa che presso la residenza di Arcore…vi fu esercizio di attività prostitutiva che coinvolse anche” Ruby. Ed è singolare che quest’ultima oggi parli di “processo mediatico”. Per la memoria, si tratta dell’esistenza di quel “collaudato sistema prostitutivo”, denunciato in aula dal pm Antonio Sangermano, nel 2013, cui la Suprema Corte, giudice della legittimità, ha apposto in calce il sigillo della più autorevole conferma della giurisdizione.

Prostituzione a pagamento, insomma, in “questa specie di politicabazzecole”, buon Totò.  Senza dimostrabili violazioni della legge penale. Epperò un saggio, illuminante e istruttivo, di “verità mediatica” finalmente conforme alla “verità giudiziaria”. Anzi, un caso tipico di sovrapposizione, nella sua forma finalmente, scoperta, secondo i desiderata ardenti, e palesemente pretestuosi, di molti. Riguardo a un Cavaliere ancora in sella allo Stato, un ex premier oggi nel ruolo eminente di senatore della Repubblica, oltre che leader indiscusso di una formazione politica di maggioranza e di governo.

Come un sistema prostitutivo possa giovare alla “rivoluzione liberale” e al corretto funzionamento delle istituzioni e del sistema democratico, promessi al momento della famosa ‘discesa in campo ’, replicati nel 2001, quando firmò il contratto con gli italiani nel salotto televisivo di Bruno Vespa, e riproposti ancora oggi a ogni piè sospinto, saprà il cielo, forse. Il cielo e… gli scudieri.

Vero è che non tutto ciò che è noto è conosciuto, W. F. Hegel argomenta. Perché non tutto ciò che è noto viene accettato e tradotto in atto di coscienza. E perché la verità rende liberi soltanto coloro che accettano di essere liberi. Non mai chi non sa, non può o non vuole.

E la Costituzione, come le stelle di Cronin, sta a guardare, dalla siderale, spesso inaccessibile, lontananza del suo art. 54, che presidia il tema inaggirabile della “disciplina ed onore” dei cittadini cui “sono affidate funzioni pubbliche”, in specie se hanno prestato “giuramento”. La Costituzione, il piano più alto dell’edificio statuale, non un refrain mediatico, bensì la costellazione dei principi e dei valori sovrani e sovraordinati alla stessa “verità giudiziaria”, un’”occasione di giustizia”, altro dalla… verità rivelata. E valore è ciò che conta, o dovrebbe contare, per noi.

Infine, un sommesso suggerimento al Guardasigilli Nordio. Il cui granitico “garantismo” rasenterebbe l’optimum, quando e se, nel corpo della salvifica Riforma della Giustizia, comprensibilmente invocata dal rilucente Cavaliere di Arcore, rendesse edotto il socio di maggioranza dell’art. 117 Cost., secondo il quale “i giudici sono soggetti soltanto alla legge” e “i magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere”. Ancora, nella trepidante attesa del… Sol dell’Avvenire. Nelle more, ci sorprenda, gli sveli, sillabando, che, nella prospettiva della nostra legge fondamentale, il discrimine della ‘qualità’ dei magistrati non risiede nella distinzione tra quanti, i buoni, assolvono i Cavalieri e quanti, invece, i cattivi, li perseguono, in ottemperanza all’obbligo costituzionale di conoscere e agire, e in presenza di notizie incriminanti e di elementi indizianti, quand’anche gli indizi, spesso (e volentieri), non raggiungano la soglia della prova in giudizio.

Resta fermo e doveroso, è persino superfluo precisare, nello Stato costituzionale di diritto, il rispetto per ogni “reo innocente”, un ossimoro solo apparente, come, ante litteram, si esprime Beccaria in merito alla ‘presunzione di non colpevolezza’.

Tiremm innanz, come si suol dire. Da qualche parte approderemo, tra i marosi di una politica deviata. Se “a riveder le stelle”, è oscuro a tutti…

 

 

Foto Flickr | aeneastudio



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