Referendum eutanasia legale, raggiunte le 500mila firme

L’annuncio su Facebook da parte di Marco Cappato. Ma la raccolta non si ferma: “Obiettivo 750mila firme per mettere il risultato al sicuro da errori e ostacoli”.

Redazione

È fatta. Obiettivo raggiunto. Alle ore 10.47 di lunedì 16 agosto l’annuncio, su Facebook, di Marco Cappato: “Oltre 500mila persone hanno firmato per il referendum sull’eutanasia legale. Un grande grazie a chi sta realizzando questa impresa. Vi voglio bene”. Ma la campagna, nonostante il traguardo tagliato, non si ferma: “Andiamo avanti per mettere il risultato al sicuro da errori e ostacoli, verso le 750mila firme”. Sotto al post, nei commenti, è iniziata la festa. Per raggiungere il nuovo obiettivo, considerato “di sicurezza”, c’è ancora più di un mese di tempo: la scadenza è fissata al prossimo 30 settembre.

IL COMMENTO DI MARCO CAPPATO
“Oltre 500mila persone hanno già firmato il referendum per la legalizzazione dell’eutanasia”. Marco Cappato lo definisce “un risultato straordinario, se pensiamo che nessuno dei grandi capi dei grossi partiti ha finora invitato le persone a firmare, né i salotti televisivi della sera hanno fatto informazione o dibattito sul tema”. Per Cappato “è la dimostrazione che sulla libertà le persone sono avanti rispetto a tanta parte di quello che un tempo si chiamava ‘ceto dirigente’, semplicemente perché hanno vissuto direttamente, stando accanto a una persona che soffre, l’importanza di essere liberi di decidere fino alla fine sulla propria vita. Dobbiamo ancora lavorare duro per mettere al sicuro il risultato, raccogliere altre centinaia di migliaia di firme, fare rientrare i moduli, certificare, in mezzo a errori e ostacoli burocratici di ogni tipo. Ma già possiamo dire che una grande impresa è stata realizzata”.

IL REFERENDUM

Volete voi che sia abrogato l’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?

Questo il testo del quesito che, ormai possiamo dirlo, sarà sottoposto agli italiani per abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’articolo 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.

Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).

L’eutanasia attiva – ricordiamo – è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia “passiva”, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il cosiddetto “accanimento teraputico”.

È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure. Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).

Per questi motivi – spiegano i promotori – “si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’articolo 580 del codice penale, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione ‘col consenso di lui’ il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte”.

 

(credit foto ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)



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