Referendum eutanasia, superate le 250mila firme “nonostante il silenzio delle tv”

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni: “Parlamento fermo. Tv assenti. Ma la gente firma perché conosce direttamente il problema”.

Redazione

“Nell’inerzia del Parlamento, nel silenzio dei salotti televisivi, la gente firma perché conosce direttamente il problema. Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni commenta così l’importante risultato raggiunto dalla raccolta firme per il referendum sull’eutanasia. Parliamo di 250mila firme raccolte in tutta Italia. Il Comitato promotore del Referendum per l’Eutanasia legale ha comunicato il superamento, con le sole firme raccolte ai tavoli, del primo obiettivo: la metà della cifra necessaria per arrivare al traguardo e convocare il referendum, 500mila.

Le prime regioni per firme raccolte ai tavoli (ogni diecimila abitanti) sono Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Trentino Alto Adige, Sardegna, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Cuneo è invece il comune con più di cinquantamila abitanti che ha registrato più firme raccolte ai tavoli in rapporto alla popolazione, con 31 firme ogni 1000 abitanti, seguita da Cagliari (29), Trieste (26), Treviso (25), Trento (24), Pavia (23), Udine (20), Bologna (19), Como (18) e Padova (18). Un risultato ottenuto “grazie al tempo e all’impegno di oltre diecimila persone che si sono prestate in modo volontario e a quasi duemila tra autenticatrici e autenticatori, in modo trasversale e al di fuori di qualsiasi barriera di schieramento politico o appartenenza religiosa” commentano dal comitato promotore. In questi giorni si stanno aggiungendo alla schiera di attivisti settanta italiani residenti all’estero che raccoglieranno le firme nei consolati in giro per il mondo.

“Che si tratti di gazebo, conferenze stampa e comizi improvvisati, dibattiti o altri punti di raccolta, la scena è sempre la stessa: entusiasmo, voglia di firmare e di partecipare al raggiungimento dell’obiettivo” ha dichiarato Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni. “Un’atmosfera che non vedevo da molti anni, con una straordinaria partecipazione giovanile, mentre il dibattito in Parlamento è affossato, nel silenzio assoluto dei vertici nazionali dei principali partiti e dei salotti televisivi, la campagna referendaria sta riscuotendo un successo di partecipazione democratica senza precedenti. Le persone, infatti, conoscono l’importanza del tema della malattia terminale, della sofferenza e della libertà di scelta per averlo vissuto direttamente in famiglia”.

Il quesito referendario

Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole «la reclusione da sei a quindici anni.»; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole «Si applicano»?

Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 c.p. sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia. Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 c.p.). L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 c.p. “omicidio del consenziente”), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. “istigazione e aiuto al suicidio”), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.

Forme di eutanasia “passiva”, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il cosiddetto “accanimento terapeutico”. È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure. Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva). Per questi motivi l’obiettivo è intervenire con un referendum parzialmente abrogativo dell’articolo 579 del codice penale.



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