Referendum sulla giustizia, ora tocca a noi

Obiettivo: evitare di essere trascinati nello scontro tra magistratura e politica.

Renato Fioretti

Nella campagna referendaria sulla giustizia che si è appena aperta bisogna evitare di essere trascinati in quello che – strumentalmente – viene presentato come uno scontro tra magistratura e politica. Dal quale, inevitabile corollario: l’esigenza di ridurre il potere della (troppo invadente) magistratura. Ma la magistratura – non sempre in maniera totalmente soddisfacente, questo è pur vero – ha l’esclusivo compito di perseguire i reati stabiliti dalle leggi votate dai politici, non dalla magistratura. Eppure, ciò determina, sin troppo spesso, reazioni politiche (e del potere economico-finanziario) tendenti ad affermare chissà quale “golpe giudiziario” ad opera di toghe sistematicamente “rosse”. [Qui l’intervista al procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli]

Se le stesse reazioni provenissero da pusher o scippatori, parleremmo di inconsulti ed ingiustificati attacchi a magistrati che si limitano a fare il loro dovere: perseguire i reati!

In questo senso, poiché ritengo che dai referendum oggetto della prossima consultazione popolare – ingannevolmente “sponsorizzati” ai fini di “una giustizia giusta che funzioni” –  traspaia, in realtà,  l’insofferenza del ceto politico rispetto al controllo di legalità e, quindi, il recondito obiettivo che (la giustizia) continui a non funzionare, è opportuno diffidare delle motivazioni addotte dai promotori – e dai sostenitori – tentando di comprenderne al meglio il merito e, soprattutto, le eventuali conseguenze.
È questo, in sostanza, ciò che tenterò di fare.

Il primo quesito, relativo alle modalità di presentazione delle candidature dei magistrati per l’elezione al Consiglio Superiore della Magistratura – organo costituzionale di autogoverno della magistratura[1] – non richiede particolare approfondimento; nonostante sia stato (pomposamente) presentato quale “riforma del Csm”

Si tratta, in effetti, di un intervento di carattere minimale[2]. L’eventuale “SI”, infatti, avrebbe l’unica conseguenza di abrogare l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme a sostegno della propria candidatura al Csm; senza minimamente incidere sul vigente sistema delle “correnti” per l’elezione dei componenti togati.

Un quesito, quindi, tutto sommato, di scarsa rilevanza; che sembrerebbe aggiunto agli altri giusto “per fare numero”.
Già il secondo quesito presenta, invece, qualche interessante elemento di novità e di non infondato timore.
I proponenti il referendum chiedono che i Consigli giudiziari[3], istituiti in ogni distretto di Corte d’appello e composti sia da magistrati che da avvocati, con il compito di valutare l’operato professionale dei singoli magistrati, prevedano che – contrariamente a quanto avviene oggi – anche i rappresentanti degli avvocati abbiano diritto di voto.

Al riguardo, è opportuno rilevare che la riforma della ministra Cartabia già consente quanto richiesto; ma solo nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine (degli avvocati) abbia segnalato un comportamento scorretto da parte del magistrato sottoposto a valutazione.

Personalmente ritengo che quanto già previsto dalla Cartabia possa considerarsi più che sufficiente. Non reputo opportuno, quindi, che, nella valutazione dell’operato professionale di un magistrato sia, di norma, previsto un voto espresso da un soggetto – l’avvocato – che, per sua natura, svolge il ruolo di controparte.
Escludo questa ipotesi per un motivo molto semplice e, credo, altrettanto comprensibile.

L’ipotesi è quella di un avvocato, componente il Consiglio giudiziario di un qualsiasi distretto e, contemporaneamente, impegnato in un dibattimento processuale nella stessa sede territoriale. Ebbene, è sin troppo facile dedurne che – anche se inconsapevolmente – il magistrato di turno si ritroverebbe in una condizione di disequilibrio rispetto a chi, un giorno, potrebbe essere chiamato ad esprimere un voto determinante ai fini della sua carriera professionale.

In questo senso, non oso immaginare quali nefaste conseguenze avrebbe potuto produrre, rispetto al requisito della terzietà (cui è tenuto ciascun magistrato giudicante), l’eventuale SI al referendum – giudicato inammissibile dalla Consulta, perché considerato “un’innovazione giuridica” – che prevedeva la “responsabilità diretta dei magistrati”. Una giustizia “serenamente” forte con i deboli e “cautamente” debole con i forti.

I rimanenti tre quesiti referendari: la c.d. “separazione delle carriere”, la “custodia cautelare” e, dulcis in fundo, l’abolizione della legge Severino, meritano ben altre attenzioni.

Relativamente al primo, è opportuno subito rilevare che già il titolo appare inappropriato poiché l’eventuale SI non comporterebbe la separazione delle carriere tra Pm e giudice, che resterebbero legate allo stesso concorso, allo stesso CSM e alla stessa scuola di formazione.

Da malpensante, però, non è infondato immaginare che, se per il momento, i proponenti ed i sostenitori di questo quesito si accontenterebbero di separare le sole “funzioni” tra magistrati inquirenti e giudicanti – cancellando definitivamente la possibilità[4] di passare dall’una all’altra nel corso dalla carriera – l’obiettivo cui puntano sia proprio quello della netta separazione delle carriere (il che richiederebbe una modifica costituzionale); con concorsi diversi, due CSM e formazione differenziata.

Personalmente, come già rilevato altrove, concordo con chi (dotato di ben altro prestigio ed autorevolezza[5]), esprimendosi con un netto NO, ritiene che l’attuale possibilità offerta ai magistrati (di svolgere entrambe le funzioni, nel rispetto di precise limitazioni temporali e territoriali[6]) consenta loro di offrire maggiori garanzie per una migliore amministrazione della giustizia.

Al riguardo, mi piace riportare quanto – incautamente, a mio giudizio – già affermavano i rappresentanti della “Lista Emma Bonino” (all’epoca dei venti referendum presentati nel 1999) a sostegno di un quesito sullo stesso tema: “Tra giudicanti e requirenti vi dovrebbe essere una forma mentis assolutamente differente: garante, imparziale, terzo tra le parti, il giudice; parte stessa del processo penale il Pm, che rappresenta l’accusa contro la difesa”.

Quindi: da un lato, un giudice, garante dei diritti costituzionali di un imputato, che svolge la sua funzione in ossequio alla imparzialità del ruolo e, dall’altro, un Pm che avrebbe un solo e comunque un unico scopo; la condanna dell’imputato.

Si tratterebbe, almeno negli auspici radicali, della sostanziale “americanizzazione”[7] di un punto nodale del nostro ordinamento giudiziario; con un magistrato requirente “praticamente ricondotto nella sfera dell’Esecutivo”[8]. Quindi, in definitiva, sottoposto, a tutti gli effetti, al potere politico.

Senza dimenticare che – come sostiene Piercamillo Davigo[9], ex magistrato altrettanto autorevole – “lo stesso Consiglio d’Europa ha raccomandato, a tutti e 47 gli Stati membri, il modello italiano, stabilendo che invece è opportuno che uno passi da una all’altra funzione. Ovviamente non nello stesso processo, perché la cultura comune assicura una migliore amministrazione della giustizia”.

Inoltre, per concludere su questo punto, non è superfluo evidenziare che, a parte l’assoluta indecifrabilità del lunghissimo testo del quesito referendario in oggetto – qualcuno lo quantifica in 1.500 parole – all’eventuale affermazione del SI seguirebbe, tra le altre discrasie, anche l’abrogazione delle norme che regolano la copertura in deroga delle sedi cosiddette disagiate. Con l’effetto di limitare la possibilità di coprire sedi giudiziarie poco appetite perché spesso in territori a elevata densità criminale.

Non è azzardato, quindi, ritenere che si tratti di un altro pezzo della tanto invocata “Riforma della giustizia” che corre, invece, il concreto rischio di rappresentare un ulteriore strumento di disagio per la giustizia; attraverso lo smantellamento degli strumenti di contrasto alla criminalità.

[1] È composto da 27 membri. Di questi, 16 sono eletti dai magistrati, 8 dal Parlamento (tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati), oltre al Capo dello Stato (che svolge la funzione “formale” di Presidente), al primo presidente e al procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Tra gli 8 membri “laici”, viene eletto un vicepresidente che svolge, in concreto, tutti i compiti connessi alla presidenza del Collegio.

[2] Comporterebbe solo una miriade di candidature rispetto alle attuali.

[3] Organi territoriali che svolgono una funzione consultiva nei confronti del CSM. Redigono pareri relativi alla progressione di carriera dei magistrati, al cambio di funzioni e ad altre evenienze della vita professionale degli stessi.

[4] Attualmente questa possibilità è consentita 4 volte e a patto che avvenga in un diverso distretto di corte d’appello. La riforma della Cartabia già le riduce a 2.

[5] Giancarlo Caselli, “Carriere separate, le ragioni di un no”, Il Corriere della Sera, 15 luglio 2020.

[6] La permanenza in una delle due funzioni per almeno cinque anni prima di poter chiedere il cambio, un massimo di quattro “passaggi” da una funzione all’altra e l’obbligo del cambio di Regione in seguito al mutamento delle funzioni.

[7] Intendendo così le modalità procedurali vigenti negli Usa.

[8] Nello Rossi, “Referendum sulla giustizia. È possibile parlarne nel ‘merito’?”, Questione Giustizia, 9 giugno 2021.

[9] Intervista di Giovanni Floris nel corso del programma televisivo “Di Martedì” del giugno 2021.



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