Stupro e consenso, al Consiglio Ue si mercanteggia sulla vita delle donne

Il Consiglio d'Europa si è spaccato sull'introduzione di una serie di misure contro la violenza maschile sulle donne. Fra queste, la disciplina dello stupro "per assenza di consenso".

Maria Concetta Tringali

Mentre da Catania arriva la notizia di un’altra adolescente stuprata dal branco negli stessi giorni in cui la città accompagnava in processione la sua Santuzza (vittima di tortura e femminicidio nel terzo secolo d.c.), al Consiglio Ue è in corso un vero e proprio negoziato al ribasso. L’Associazione Differenza Donna che gestisce il 1522 ha subito lanciato una petizione e si stanno raccogliendo decine di migliaia di firme perché si rischia di fare l’ennesimo passo indietro, di depotenziare gli strumenti di contrasto e quindi di indebolire le tutele delle vittime.

Al centro del dibattito vi è una Direttiva del marzo 2022 che definisce il reato di stupro per assenza di consenso. Si iscrive nella materia della cooperazione giudiziaria penale con lo scopo di armonizzare verso l’alto la normativa nell’area dell’Unione. Sulle tracce della Convenzione di Istanbul, per dirla in maniera semplice questa Direttiva ha il pregio di introdurre nel diritto eurounitario norme minime: configurare come reato determinate forme di violenza che colpiscono oltremisura le donne; migliorare l’accesso alla giustizia, la protezione e l’assistenza alle vittime, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità; disporre misure di prevenzione efficaci.

Con 71 voti a favore, 5 contrari e 7 astensioni, le Commissioni dell’Eurocamera per le Libertà civili (Libe) e per i Diritti della donna (Femm) hanno definito la posizione dell’Europarlamento, sul testo licenziato dalla Commissione Europea.

Ma centrali sono le negoziazioni. E la strada è tutt’altro che in discesa. In sede di Consiglio, a una prima lettura della proposta dell’ottobre 2022, sono seguite diverse versioni rivedute che hanno portato a un accordo. I Paesi dell’Unione si sono spaccati proprio sull’articolo 5, la norma che apre il capo 2 e definisce il reato di stupro come “sesso senza consenso”. La formulazione è stata rimossa nella versione adottata dai 27, per volere tra gli altri di Germania, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca. C’è anche la Francia tra quanti insistono perché sia la vittima a farsi carico del pesantissimo onere della prova della coercizione.

La deputata S&d Evin Incir, relatrice insieme a Frances Fitzgerald (Ppe) nelle Commissioni, ha usato espressioni forti, parlando di vergognosa e inaccettabile rimozione, un “insulto imperdonabile a tutte le vittime”.

Su posizioni diverse è l’Italia, che si pone al fianco di altri dodici Paesi (tra cui Spagna, Belgio, Lussemburgo e Svezia). Il “No vuol dire no” è uno slogan fin troppo chiaro.

Non si può dubitare che al centro della questione penale, tanto nella costruzione della fattispecie quanto nella ricostruzione degli accadimenti, vada posto il tema del consenso che dovrà essere in pieno sovrapponibile alla volontà. Esso insomma andrà valorizzato in quella dimensione che potremmo definire dinamica (consenso che deve perdurare per tutto il rapporto sessuale con la donna che deve sentirsi libera di revocarlo, in un momento qualsiasi della relazione d’intimità), dovrà essere prestato liberamente (non coartato) e da persona capace di autodeterminarsi (si pensi alla necessità di tutelare sempre con maggiore attenzione le donne incapaci o a quante si trovino sotto effetto di sostanze).

La giurisprudenza ha più volte chiarito la differenza tra mera mancanza del consenso – elemento centrale nei reati di stupro – e manifestazione del dissenso (“ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente”, Sez. 3, n. 22127 del 23/06/2016, Rv. 270500 – 01). Non esiste un onere per la vittima, neppure implicito, di manifestazione del dissenso: “si deve ritenere che nei reati contro la libertà sessuale il dissenso è sempre presunto salva prova contraria” (Cassazione, III sezione penale, sentenza n. 762/2023).

Al dibattito si aggiunge la posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che si allinea alla decisione del Comitato delle Nazioni Unite, chiamato a monitorare la Convenzione per l’eliminazione di ogni discriminazione contro le donne (CEDAW), per garantire un uguale livello di protezione in tutta l’Unione europea e consentire la piena protezione dell’integrità sessuale della vittima. La Conferenza non tace nemmeno sull’attività giudiziaria, anzi auspica uno sforzo “al fine di contrastare un’interpretazione delle norme basata su stereotipi sessisti dannosi”.

E c’è poi l’altra questione. Questa va maneggiata con estrema cautela, perché rappresenta il punto esatto in cui si innestano le dinamiche perverse della vittimizzazione secondaria. Il riferimento è all’attendibilità (c.d.  intrinseca ed estrinseca) della persona offesa.

Abbiamo assistito finora a processi – per i quali l’Italia è stata raggiunta più volte dalla condanna della Corte EDU – in cui si è tentato letteralmente di affondare la vittima, per dimostrarne l’inattendibilità. Si è usato un argomento pretestuoso: le dichiarazioni della persona offesa non apparivano immediatamente esaustive. Non lo sono, immediatamente esaustive, né potrebbero esserlo. La Cassazione (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, Pratola, Rv. 281005 – 02) sul punto è chiara: “le dichiarazioni accusatorie della vittima di un trauma spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento che, dalla prima dichiarazione di denuncia, prosegue attraverso le dichiarazioni rese nelle altre fasi processuali”. È vero perciò che “esse emergono a seguito di faticosi itinerari di rivisitazione e superamento del trauma. Appaiono frammentarie, simboliche, non veritiere (per timore, vergogna, soggezione, induzione). È raro che la vittima conceda immediatamente ed in un’unica soluzione la intera rappresentazione dei fatti”. Ecco che ci saranno sempre dichiarazioni non sovrapponibili che se misurate su parametri di giudizio comuni potrebbero anche condurre ad una valutazione giudiziale negativa, dunque errata. Dobbiamo perciò pretendere con forza dalle istituzioni che cessino in ogni modo i fenomeni di ri-vittimizzazione.

Anche su quest’ultimo dibattito in Italia sono stati i centri antiviolenza a scendere in piazza per primi. Le operatrici lo sanno: ciò che serve adesso è attirare il più possibile l’attenzione dell’opinione pubblica per evitare un macroscopico passo indietro nell’attività di contrasto alla violenza contro le donne.

Ma non è ancora abbastanza. Su nessuna delle battaglie per i diritti, le donne possono abbassare la guardia. E così i sindacati puntano il dito su un altro gravissimo rischio: quello della cancellazione delle “molestie sessuali nel mondo del lavoro” che sta per scomparire dal testo definitivo della Direttiva.

CREDITI FOTO: EPA/JEFFREY ARGUEDAS



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