Tra giuste tutele e deriva identitaria. Luci e ombre del ddl Zan

Il disegno di legge prevede l’estensione delle tutele contro la discriminazione e l’odio attualmente previste per motivi etnici e religiosi anche a motivi legati al sesso, all’identità di genere e alla disabilità. Un’estensione dei diritti sacrosanta, che però si inserisce nel solco della deriva identitaria della nostra epoca.

Cinzia Sciuto

Ci sono tante buone ragioni per sostenere il ddl Zan. E il fatto che fra i più feroci contestatori del disegno di legge contro l’omotransfobia ci siano Simone Pillon e Paola Binetti non può che rafforzarci nella convinzione che quella proposta di legge vada nella direzione giusta, ossia quella dell’estensione dei diritti e delle tutele di fronte ad atti discriminatori, aggressivi e violenti. Il ddl Zan nasce infatti da una constatazione tanto semplice quanto amara: negli ultimi anni le manifestazioni di odio nei confronti delle persone Lgbt, complice un fondamentalismo religioso trasversale a tutte le fedi, sono preoccupantemente aumentate e il nostro ordinamento ha armi troppo spuntate per contrastare il fenomeno.

Vorrei però proporre qualche spunto di riflessione più ampio a partire dal testo di questo ddl. Non mi dilungo qui sulle perplessità avanzate da alcuni settori del movimento femminista relative all’uso nel disegno di legge dell’espressione “identità di genere”, che indica il soggettivo senso di appartenenza a un genere sessuale anche se diverso da quello biologico. Un’espressione indubbiamente ambigua soprattutto se inserita nell’ambito di rivendicazioni di altro genere, come quella per esempio (ma non è questo ciò di cui si occupa il ddl Zan) di veder riconosciuto ufficialmente il diritto a essere considerati uomo o donna (o nessuno dei due) a seconda di come ci si senta, condannando alla completa irrilevanza l’anatomia.

Quel che mi preme invece sottolineare è che, in piena sintonia con lo spirito del tempo, per raggiungere il nobilissimo scopo dell’estensione di diritti e tutele si è scelta la via della categorizzazione identitaria invece di quella dell’universalismo egualitario. Il ddl Zan infatti aggiunge ai “motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” oggi oggetto dell’articolo 604 bis del codice penale anche i motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”.

Ora, non c’è dubbio che a subire discriminazione e odio siano concrete persone in carne e ossa in virtù di una qualche loro specifica caratteristica, ma poiché le caratteristiche in nome delle quali si possono subire odio e discriminazione sono potenzialmente infinite, l’unico modo per poter garantire a tutti una pari tutela contro le discriminazioni è paradossalmente non citare nessuna di queste caratteristiche. Lo stesso iter del ddl Zan mostra quanto sia scivoloso intraprendere la via della categorizzazione identitaria: il testo originario infatti prevedeva esclusivamente i motivi fondati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, solo successivamente sono stati introdotti anche quelli fondati sul sesso e la disabilità (quest’ultima peraltro esula completamente dallo spirito originario della legge e incomprensibilmente sparisce dopo i primi articoli). E la stessa sigla del movimento Lgbtqi+ mostra plasticamente la difficoltà che le categorie hanno, per definizione, di contenere la complessità della vita umana: quante lettere dell’alfabeto dovremo ancora aggiungere affinché tutti, ma proprio tutti, si sentano rappresentati?

L’altra strada, quella dell’universalismo egualitario, suggerirebbe di sostituire al lungo elenco di motivi per i quali non si può discriminare né istigare all’odio e alla violenza semplicemente il riferimento a una qualunque “condizione personale e sociale” di una persona (come recita l’articolo 3 della nostra Costituzione). Ce n’è infatti qualcuno, di motivo, che possa giustificare l’istigazione all’odio e alla violenza? Forse che l’incitamento alla violenza per motivi legati all’età o all’aspetto fisico o al proprio lavoro siano più ammissibili di quelli etnici, religiosi o fondati sull’identità di genere?

Non c’è dubbio – e questo è il motivo principale per cui penso che, con tutti i suoi limiti, questa legge sia comunque un passo in avanti – che in questa fase storica l’odio nei confronti delle persone Lgbt, stia pericolosamente crescendo e che dunque forse si renda necessaria una legislazione che quella particolare discriminazione nomini esplicitamente, un po’ come all’indomani della stagione dei totalitarismi si sentì l’esigenza di esplicitare il rifiuto della discriminazione su base etnica e religiosa o un po’ come, pur respingendole in linea di principio, penso che pragmaticamente alcune misure di “discriminazione positiva” (leggi: quote rosa) possano in alcuni momenti storici funzionare da acceleratori di processi già in atto. L’auspicio è però che il pensiero universalista ritrovi la forza delle sue ragioni.

(credit foto ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)



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