Ucraina: la prima condanna per crimini di guerra

Il soldato russo Vadim Shishimarin condannato all’ergastolo dal Tribunale di Kiev per aver ucciso un civile disarmato. I fondamenti giuridici e gli interrogativi sulle conseguenze della sentenza.

Maurizio Delli Santi

La condanna all’ergastolo per il soldato Vadim Shishimarin
Occorrerà leggere con molta attenzione il dispositivo della sentenza del Tribunale di Kiev che ha condannato all’ergastolo il giovane sergente russo che il 28 febbraio, mentre stava ritirandosi dalla linea di combattimento con la sua squadra, aveva prima rubato un’auto, e poi aveva ucciso, con un fucile kalasnikov, un uomo di 62 anni, disarmato. Sarà necessario leggere bene i resoconti dell’udienza e le motivazioni della condanna, perché i media, anche internazionali, non sono stati esaustivi su alcuni passaggi importanti e hanno riportato anche indicazioni non univoche. Ad esempio, mentre alcune fonti hanno parlato di un solo colpo letale, in udienza l’accusa ha fatto riferimento a più colpi, tant’è che nell’arringa il pubblico ministero si è interrogato: “Avrebbe potuto evitarlo? Sì, avrebbe potuto! Avrebbe potuto invece di tre o quattro pallottole sparare un solo colpo? Poteva! Ma ha deliberatamente ucciso un cittadino ucraino”. Un altro aspetto rilevante è quello relativo alla giustificazione resa dall’imputato che avrebbe fatto riferimento a un “ordine”, che secondo la difesa il sergente Shishimarin avrebbe tentato di non eseguire per due volte. Secondo alcune ricostruzioni l’ordine di sparare non sarebbe provenuto da un superiore in grado, ma da un altro militare, che non era un suo comandante. L’imputato ha dichiarato che l’uomo era al telefono e aveva loro indicato che li avrebbe denunciati. Il soldato si è comunque dichiarato colpevole, dimostrandosi affranto con la vedova della vittima. Quest’ultima ha chiesto ai giudici l’ergastolo, dichiarando che avrebbe accettato comunque che il militare russo fosse oggetto di uno “scambio di prigionieri”.

I fondamenti giuridici della sentenza
Il dispositivo della sentenza dovrà chiarire in particolare tutti gli elementi di prova idonei a ricostruire le circostanze del fatto e soprattutto l’elemento psicologico, che – sempre secondo le ricostruzioni degli organi di informazione – sarebbe stato individuato senz’altro nel dolo e nella deliberata “premeditazione” dell’omicidio. Soprattutto sarà importante delineare la norma di riferimento dell’ordinamento giuridico ucraino applicata nel caso in esame, anche per valutarne l’esatta trasposizione di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale umanitario, oppure se si tratta di una fattispecie specifica di quell’ordinamento. In ogni caso, vale considerare nelle linee generali che la sentenza, anche nell’aspetto della condanna al massimo della pena, ha sicuri fondamenti giuridici nel diritto internazionale: la protezione delle persone civili dalla violenza bellica costituisce un principio basilare del diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati, e l’esecuzione di un civile disarmato, a maggior ragione se non partecipa alle ostilità, costituisce il più simbolico ed eclatante “crimine di guerra”, così come sancito fondamentalmente dal diritto internazionale consuetudinario, dalla Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, nota come la Convenzione IV di Ginevra del 1949, in particolare all’articolo 3, e più recentemente dall’ articolo 8 par.2 dello Statuto della Corte penale internazionale.

L’ “ordine” non esime dalla responsabilità
Altro principio fondante che fa reggere la sentenza è che lo “stato di guerra” nel diritto internazionale umanitario non può essere considerato, nel caso in esame, una situazione “necessitante” (il riferimento è alla nozione di “necessità militare”), che possa scriminare o attenuare le responsabilità per una condotta illecita delle cui conseguenze letali non solo si ha piena consapevolezza, ma si sceglie deliberatamente di determinare, nonostante il chiaro divieto espresso da norme fondamentali. Per tale ragione non può operare come scriminante o attenuante nemmeno l’“ordine” da chiunque sia provenuto. Secondo alcune interpretazioni, rigorosamente letterali, una norma in tal senso non si rinverrebbe nelle Convenzioni di Ginevra. L’opinione di altra parte della dottrina è che il principio è comunque da esse desumibile, specie in relazione all’articolo 3 comune, e comunque si configura anche nel diritto consuetudinario. Tant’è che in molti ordinamenti giuridici è sancito il “dovere di disobbedienza” per gli ordini che costituiscono “manifestamente reato” (per l’Italia opera in tal senso l’articolo 1349, 2° comma del Codice dell’Ordinamento Militare, D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66). D’altro canto, se così non fosse, data sempre l’esistenza di un ordine gerarchico in un esercito e in una condizione di guerra, sarebbe difficile altrimenti considerare le responsabilità penali individuali, pure richiamate dalle Convenzioni di Ginevra, e anche il genocidio degli ebrei sarebbe rimasto impunito per i vari gerarchi sottoposti, perché ordinato dai vertici politici e militari del Terzo Reich. Infatti, norme specifiche che vietano di considerare come esimente l’ordine superiore si rinvengono nell’articolo 8 dell’Accordo di Londra per il Tribunale di Norimberga, poi ribadite nell’art.7 par. 4 dello Statuto istitutivo del Tribunale per la ex Jugoslavia, e nell’articolo 6 par. 4 in quello del Tribunale per il Ruanda.

Più articolata è invece la previsione introdotta dallo Statuto della Corte penale internazionale, che all’articolo 33 stabilisce che non c’è esimente per l’“ordine manifestamente illegittimo”, con alcune precisazioni. Lo Statuto stabilisce una presunzione, iuris et de iure, di “manifesta illegittimità dell’ordine” per il “genocidio” e i “crimini contro l’umanità” (Ronzitti). Per i “crimini di guerra” l’esimente potrebbe in teoria configurarsi se il subordinato dimostra di non essere nelle condizioni di conoscere l’illegittimità dell’ordine (es. esegue l’ordine di lanciare un razzo su un obiettivo, dove però non gli viene detto che vi sono dei civili disarmati; se però si trattasse di un edificio civile egli doveva comunque prevederlo). In altri termini, per il caso in esame, non si può accettare una “inconsapevolezza” che l’ordine di uccidere un civile disarmato fosse “manifestamente illegittimo”. Sul punto vale anche menzionare un deciso orientamento di molti manuali militari e legislazioni nazionali di escludere “necessità militari” quando si tratti di commettere in generale “crimini internazionali” (per l’Italia, così l’art.19 c.3 della L.145/2016 sulle missioni all’estero).

Gli interrogativi sulle conseguenze della sentenza
La sentenza è destinata a suscitare un vivace dibattito, specie in ordine alla opportunità di celebrare il processo proprio in questa fase della guerra, in cui la Russia ha catturato i prigionieri del Battaglione Azov e gli altri militari di Mariupol. Diversi analisti hanno intravisto uno scenario controverso, in cui la condanna all’ergastolo del militare russo e le altre che potranno riguardare almeno altri 40 soldati russi incriminati potrebbero rappresentare strumenti di pressione delle autorità ucraine per accelerare ora uno scambio di prigionieri. In ogni caso, umanamente colpisce la misura estrema dell’ergastolo, comminata per un giovane di 21 anni che la guerra voluta da Putin ha fatto diventare un mostro. La sentenza tuttavia sotto il profilo di puro diritto, come si è visto, si poggia su basi solide, e anche la giustizia penale internazionale, a meno che non si pensi a dei Tribunali ad hoc, oggi è retta dal principio di “complementarietà” dello Statuto della Corte penale internazionale: questa interviene solo se uno Stato non vuole o non può giudicare chi abbia commesso tali crimini. Ciò significa anche che se si vorranno giudicare un giorno Putin e i comandanti militari, e l’Ucraina e la Russia non avranno la possibilità/volontà di farlo, allora dovrà pensarci la Corte penale dell’Aja o un Tribunale ad hoc (per esempio per il crimine di “aggressione internazionale”, per il quale, allo stato, la Corte non potrebbe procedere in difetto di una determinazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ).

A favore della scelta dell’Ucraina di celebrare ora il processo depongono varie considerazioni. La prima concerne l’esigenza di non disperdere le prove, incluse le testimonianze dirette, e quella di preservare l’attualità della giustizia, non dimenticando che quando si parla di crimini di guerra in molti si chiedono se mai saranno celebrati i processi. Vanno poi considerate le ragioni di una Nazione aggredita e di una popolazione umiliata e terrorizzata. La procuratrice generale di Kiev, Irina Venediktova, ha fatto riferimento a oltre 10.000 casi di crimini di guerra segnalati, a 4.600 vittime civili dall’inizio del conflitto, di cui 232 bambini. Le immagini del New York Times hanno poi fatto luce sulle esecuzioni indiscriminate e deliberate dei civili di Bucha a opera delle truppe russe. L’Ucraina vuole perciò oggi affermare la sua sovranità anche con il diritto penale, ritenendo di proteggere la sua popolazione dimostrando la piena effettività nel suo territorio del diritto internazionale umanitario. L’alternativa, se Russia e Ucraina giungessero a un accordo, potrebbe essere quella di uno scambio di prigionieri e/o di rinviare i processi a una fase di cessate il fuoco, in cui ipotizzare un “accordo sulla giurisdizione” rinviando tutto alla corte penale internazionale o a tribunali ad hoc, misti e indipendenti.

(credit foto EPA/OLEG PETRASYUK)



Ti è piaciuto questo articolo?

Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.

Altri articoli di Maurizio Delli Santi

Al G7 ribadita la linea della de-escalation: fermare l’attacco su Rafah e disinnescare le tensioni tra Israele e Iran.

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul cessate il fuoco a Gaza dovrebbe essere vincolante, ma gli Stati Uniti non la pensano così.

Attentato a Mosca: Putin punta il dito verso Kiev ma farebbe invece bene a prendere molto sul serio la minaccia jihadista.

Altri articoli di Mondo

Il 25 aprile 1974, una sollevazione popolare e militare mise fine all'Estado Novo di Salazar, che terrorizzava il Portogallo dal 1933.

Il voto sulla commemorazione del genocidio di Srebrenica è un’occasione di affrontare le atrocità del passato e lo spettro di un nuovo conflitto.

L’ultima tornata elettorale in Turchia ha visto l’Akp di Erdoğan scendere a secondo partito su scala nazionale.